Ordinanza 122/1991 (ECLI:IT:COST:1991:122)
Massima numero 16711
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/02/1991; Decisione del
27/02/1991
Deposito del 15/03/1991; Pubblicazione in G. U. 20/03/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 122/91. REGIONE VENETO - INQUINAMENTO - IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI MEDIANTE SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DOPO PROCEDIMENTO DI DEPURAZIONE - CLASSIFICAZIONE DI TALI IMPIANTI COME DI PRIMA CATEGORIA E SOTTOPOSIZIONE DEGLI STESSI AL REGIME AMMINISTRATIVO - NATURA MERAMENTE CLASSIFICATORIA DELLA NORMA REGIONALE, NON IN GRADO QUINDI DI INTERFERIRE CON LA DISCIPLINA STATALE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 122/91. REGIONE VENETO - INQUINAMENTO - IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI MEDIANTE SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DOPO PROCEDIMENTO DI DEPURAZIONE - CLASSIFICAZIONE DI TALI IMPIANTI COME DI PRIMA CATEGORIA E SOTTOPOSIZIONE DEGLI STESSI AL REGIME AMMINISTRATIVO - NATURA MERAMENTE CLASSIFICATORIA DELLA NORMA REGIONALE, NON IN GRADO QUINDI DI INTERFERIRE CON LA DISCIPLINA STATALE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 35 primo comma, lett. c della legge reg. Veneto 16 aprile 1985, n. 33, come modificato dalla legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, nel classificare come impianti di prima categoria - come tali sottoposti ad un particolare regime amministrativo - gli impianti di smaltimento di rifiuti tossico-nocivi mediante scarico in acque superficiali previa depurazione, costituisce norma meramente classificatoria e, non essendo diretta a porre o ad integrare la disciplina sulla condotta concernente le varie fasi del procedimento di smaltimento dei rifiuti, non puo' avere la minima incidenza sul precetto penale applicabile nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, primo comma, lett. c legge reg. Veneto 16 aprile 1985, n. 33, come modificato da legge reg. Veneto 23 aprile 1990, n. 28, sollevata in riferimento agli artt. 10, 11, 25 e 117 Cost.).
L'art. 35 primo comma, lett. c della legge reg. Veneto 16 aprile 1985, n. 33, come modificato dalla legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, nel classificare come impianti di prima categoria - come tali sottoposti ad un particolare regime amministrativo - gli impianti di smaltimento di rifiuti tossico-nocivi mediante scarico in acque superficiali previa depurazione, costituisce norma meramente classificatoria e, non essendo diretta a porre o ad integrare la disciplina sulla condotta concernente le varie fasi del procedimento di smaltimento dei rifiuti, non puo' avere la minima incidenza sul precetto penale applicabile nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, primo comma, lett. c legge reg. Veneto 16 aprile 1985, n. 33, come modificato da legge reg. Veneto 23 aprile 1990, n. 28, sollevata in riferimento agli artt. 10, 11, 25 e 117 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte