Sentenza 124/1991 (ECLI:IT:COST:1991:124)
Massima numero 17073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/03/1991; Decisione del
18/03/1991
Deposito del 26/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Titolo
SENT. 124/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA SUI LIMITI DI TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO RIGUARDO ALL'INDENNITA' DI CONTINGENZA - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA NORMA SULLA NULLITA' DEI PATTI CONTRARI, DI CUI ERA STATA RICHIESTA L'APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO A QUO - ININFLUENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 124/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA SUI LIMITI DI TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO RIGUARDO ALL'INDENNITA' DI CONTINGENZA - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA NORMA SULLA NULLITA' DEI PATTI CONTRARI, DI CUI ERA STATA RICHIESTA L'APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO A QUO - ININFLUENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 2 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977, n. 91, prescrive all'autonomia privata limiti massimi di trattamento dei lavoratori per quanto concerne l'indennita' di contingenza e qualsiasi altra forma di indicizzazione della retribuzione, limiti individuati per "relationem" alla disciplina collettiva interconfederale e categoriale prevalente nel settore dell'industria. Percio' l'art. 4, secondo comma, che dichiara nulle le clausole contrattuali, individuali o collettive, portanti deroghe alla disciplina legale in senso piu' favorevole ai lavoratori, non e' che l'esplicazione di una sanzione gia' implicita nell'art. 2, in relazione all'art. 1418, primo comma, cod. civ., di guisa che l'uno sta o cade con l'altro. Di conseguenza, nel caso di specie, sebbene oggetto del giudizio a quo sia una domanda fondata su entrambe le suddette disposizioni, la mancata impugnativa della seconda non rende inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della prima.
L'art. 2 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977, n. 91, prescrive all'autonomia privata limiti massimi di trattamento dei lavoratori per quanto concerne l'indennita' di contingenza e qualsiasi altra forma di indicizzazione della retribuzione, limiti individuati per "relationem" alla disciplina collettiva interconfederale e categoriale prevalente nel settore dell'industria. Percio' l'art. 4, secondo comma, che dichiara nulle le clausole contrattuali, individuali o collettive, portanti deroghe alla disciplina legale in senso piu' favorevole ai lavoratori, non e' che l'esplicazione di una sanzione gia' implicita nell'art. 2, in relazione all'art. 1418, primo comma, cod. civ., di guisa che l'uno sta o cade con l'altro. Di conseguenza, nel caso di specie, sebbene oggetto del giudizio a quo sia una domanda fondata su entrambe le suddette disposizioni, la mancata impugnativa della seconda non rende inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della prima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte