Sentenza 123/1991 (ECLI:IT:COST:1991:123)
Massima numero 17070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  18/03/1991;  Decisione del  18/03/1991
Deposito del 26/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 123/91. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL. - STATO GIURIDICO - PROFILO PROFESSIONALE FARMACISTA - PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ENTI OSPEDALIERI - "FARMACISTA COLLABORATORE" INQUADRAMENTO NEL TERZO ANZICHE' NEL SECONDO DEI NUOVI PROFILI PREVISTI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI FARMACISTI PROVENIENTI DAGLI ENTI LOCALI E DALLE REGIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.

Testo
Le nuove qualifiche (dirigente, coadiutore e collaboratore) del profilo professionale farmacista, cosi' come distinte nella vigente disciplina dello stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali (Allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), non corrispondono a quelle gia' attribuite ai farmacisti degli enti ospedalieri (direttore di farmacia e farmacista collaboratore) non solo per il diverso numero (tre contro due) ma anche perche', nonostante la identita' terminologica, il ruolo svolto dal farmacista collaboratore dell'ente ospedaliero, (che, come previsto dall'art. 22 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, coadiuvava il direttore della farmacia nel servizio, sostituendolo in caso di assenza) piu' che a quello proprio del farmacista al quale nell'attuale ordinamento delle UU.SS.LL. compete tale qualifica, risulta sostanzialmente equiparabile a quello che nelle UU.SS.LL. e' ora proprio del coadiutore. Appare quindi privo di razionale giustificazione che nell'ambito delle nuove qualifiche, mentre ai farmacisti provenienti dagli enti locali e dalle regioni, ed inquadrati, presso questi, nell'ottavo e nel settimo livello e' stata attribuita, nelle UU.SS.LL., la posizione apicale, se nell'ente locale o nella regione avessero maturato almeno otto anni di servizio nell'ottavo livello, e la posizione intermedia (di farmacista coadiutore) se avessero un'anzianita' inferiore a tale livello o provenissero dal settimo livello, i farmacisti provenienti dagli enti ospedalieri, invece, siano stati inquadrati, rispettivamente, nella prima e nell'ultima di tali qualifiche, a seconda che negli enti suddetti svolgessero funzioni di direttore di farmacia ovvero di farmacista collaboratore. Tale diverso trattamento, fondato solo sulla diversita' dell'ente di provenienza, deve ritenersi lesivo dell'art. 3 della Costituzione, e pertanto - assorbite le censure mosse sulla base degli altri parametri costituzionali - l'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di "farmacista coadiutore" del personale proveniente dagli enti ospedalieri e trasferito alle unita' sanitarie locali, che era in servizio, alla data del 20 dicembre 1979, con la qualifica di "farmacista collaboratore".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte