Sentenza 124/1991 (ECLI:IT:COST:1991:124)
Massima numero 17075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  18/03/1991;  Decisione del  18/03/1991
Deposito del 26/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:  17073  17074  17076  17080  17081  17082


Titolo
SENT. 124/91 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - RETRIBUZIONE - ADEGUAMENTO ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - SETTORE PRIVATO - LIMITI ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RIGUARDO ALL'APPLICAZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 1, terzo comma, della legge 26 febbraio 1986, n. 38, ha abrogato la precedente disciplina dell'indennita' di contingenza contenuta nella prima parte dell'art. 2, primo comma, del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, in quanto diretta a vietare i sistemi di scala mobile a percentuale, e percio' superata dalla nuova normativa, che ha introdotto un sistema di questo tipo. Ma pur dopo la legge del 1986, retribuzione tabellare e indennita' di contingenza rimangono elementi distinti, e quindi e' rimasta in vigore la disciplina degli effetti riflessi dell'indennita' sugli altri istituti retributivi dettata nell'ultimo periodo dell'art. 2, primo comma, del decreto del 1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte