Sentenza 124/1991 (ECLI:IT:COST:1991:124)
Massima numero 17076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/03/1991; Decisione del
18/03/1991
Deposito del 26/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Titolo
SENT. 124/91 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - RETRIBUZIONE - ADEGUAMENTO ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - INDENNITA' DI CONTINGENZA - LIMITI - QUANTIFICAZIONE RIMESSA ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - TRATTAMENTO COMUNE A TUTTI I LAVORATORI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA - INSUSSISTENZA.
SENT. 124/91 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - RETRIBUZIONE - ADEGUAMENTO ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - INDENNITA' DI CONTINGENZA - LIMITI - QUANTIFICAZIONE RIMESSA ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - TRATTAMENTO COMUNE A TUTTI I LAVORATORI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA - INSUSSISTENZA.
Testo
Il d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977, n. 91, che disciplina l'applicazione dell'indennita' di contingenza, non ha valenza meramente congiunturale, ma stabilisce "il principio per cui il trattamento di contingenza deve essere, in linea di massima, comune per tutti i lavoratori interessati e comunque contenuto entro certi limiti". Pertanto l'art. 2, che prescrive all'autonomia privata i limiti massimi di trattamento dei lavoratori per quanto concerne l'indennita' di contingenza e qualsiasi altra forma di indicizzazione della retribuzione (limiti individuati per "relationem" alla disciplina collettiva interconfederale e categoriale prevalente nel settore dell'industria) non crea sperequazioni di trattamento, ma, al contrario, e' ispirata da finalita' di "perequazione e rinconduzione ad uniformita' delle varie previsioni contrattuali per i diversi settori", e quindi costituisce attuazione del principio di eguaglianza. Ne' in particolare, puo' sostenersi che, per effetto di tale disposizione, la retribuzione dei lavoratori del commercio, ripartita in quattordici mensilita', risulti garantita solo parzialmente dal meccanismo di indicizzazione, mentre per i lavoratori dell'industria l'indicizzazione opera su tutta la retribuzione ripartita in tredici mensilita', giacche' pure nell'industria e' solitamente previsto un elemento aggiuntivo costituito da un premio di produzione non indicizzato al costo della vita. - S. nn. 45/1978, 219/1984, 697/1988.
Il d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977, n. 91, che disciplina l'applicazione dell'indennita' di contingenza, non ha valenza meramente congiunturale, ma stabilisce "il principio per cui il trattamento di contingenza deve essere, in linea di massima, comune per tutti i lavoratori interessati e comunque contenuto entro certi limiti". Pertanto l'art. 2, che prescrive all'autonomia privata i limiti massimi di trattamento dei lavoratori per quanto concerne l'indennita' di contingenza e qualsiasi altra forma di indicizzazione della retribuzione (limiti individuati per "relationem" alla disciplina collettiva interconfederale e categoriale prevalente nel settore dell'industria) non crea sperequazioni di trattamento, ma, al contrario, e' ispirata da finalita' di "perequazione e rinconduzione ad uniformita' delle varie previsioni contrattuali per i diversi settori", e quindi costituisce attuazione del principio di eguaglianza. Ne' in particolare, puo' sostenersi che, per effetto di tale disposizione, la retribuzione dei lavoratori del commercio, ripartita in quattordici mensilita', risulti garantita solo parzialmente dal meccanismo di indicizzazione, mentre per i lavoratori dell'industria l'indicizzazione opera su tutta la retribuzione ripartita in tredici mensilita', giacche' pure nell'industria e' solitamente previsto un elemento aggiuntivo costituito da un premio di produzione non indicizzato al costo della vita. - S. nn. 45/1978, 219/1984, 697/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte