Sentenza 124/1991 (ECLI:IT:COST:1991:124)
Massima numero 17080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/03/1991; Decisione del
18/03/1991
Deposito del 26/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Titolo
SENT. 124/91 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - RETRIBUZIONE - GARANZIA DEL SALARIO SUFFICIENTE - MUTAMENTO DEL POTERE DI ACQUISTO - CORRETTIVI: INDICIZZAZIONE LEGALE O CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONSEGUENTE CONNESSIONE DELL'ART. 36 CON L'ART. 39 COST..
SENT. 124/91 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - RETRIBUZIONE - GARANZIA DEL SALARIO SUFFICIENTE - MUTAMENTO DEL POTERE DI ACQUISTO - CORRETTIVI: INDICIZZAZIONE LEGALE O CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONSEGUENTE CONNESSIONE DELL'ART. 36 CON L'ART. 39 COST..
Testo
L'indicizzazione della retribuzione dovuta ai lavoratori non e' l'unico mezzo atto a soddisfare le esigenze indicate nell'ultima parte dell'art. 36, primo comma, bensi' uno tra i vari strumenti possibili il cui funzionamento puo' essere desensibilizzato o rallentato senza per questo violare la Costituzione: ed infatti, prima dalla giurisprudenza e poi dal legislatore ( v. l. 14 luglio 1959, n. 741), e' stata riconosciuta la funzione di fonte regolatrice dei modi di attuazione della garanzia costituzionale del salario sufficiente anche alla contrattazione collettiva nel settore privato e, successivamente, in quello pubblico, determinandosi cosi' in ordine alla quantificazione dei trattamenti retributivi minimi dei lavoratori, una stretta connessione dell'art. 36 con l'art. 39, primo comma, Cost.. Peraltro l'autonomia collettiva e' soggetta a limiti legali, restando in facolta' del legislatore tracciare delle linee guida o stabilire dei criteri direttivi. - S. nn. 43/1980 e 43/1985.
L'indicizzazione della retribuzione dovuta ai lavoratori non e' l'unico mezzo atto a soddisfare le esigenze indicate nell'ultima parte dell'art. 36, primo comma, bensi' uno tra i vari strumenti possibili il cui funzionamento puo' essere desensibilizzato o rallentato senza per questo violare la Costituzione: ed infatti, prima dalla giurisprudenza e poi dal legislatore ( v. l. 14 luglio 1959, n. 741), e' stata riconosciuta la funzione di fonte regolatrice dei modi di attuazione della garanzia costituzionale del salario sufficiente anche alla contrattazione collettiva nel settore privato e, successivamente, in quello pubblico, determinandosi cosi' in ordine alla quantificazione dei trattamenti retributivi minimi dei lavoratori, una stretta connessione dell'art. 36 con l'art. 39, primo comma, Cost.. Peraltro l'autonomia collettiva e' soggetta a limiti legali, restando in facolta' del legislatore tracciare delle linee guida o stabilire dei criteri direttivi. - S. nn. 43/1980 e 43/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte