Sentenza 124/1991 (ECLI:IT:COST:1991:124)
Massima numero 17081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  18/03/1991;  Decisione del  18/03/1991
Deposito del 26/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:  17073  17074  17075  17076  17080  17082


Titolo
SENT. 124/91 F. LAVORO (RAPPORTO DI) - RETRIBUZIONE - ADEGUAMENTO ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - VINCOLI ALL'AUTONOMIA COLLETTIVA - GIUSTIFICAZIONE SOLO IN SITUAZIONI ECCEZIONALI - MANTENIMENTO DOPO CESSATA L'EMERGENZA CHE LI LEGITTIMA - INCOSTITUZIONALITA'.

Testo
I limiti legali alla liberta' di contrattazione collettiva (v. massima E) sulla determinazione della misura dell'indicizzazione degli elementi retributivi sui quali incidere nella forma di massimi contrattuali, sono giustificabili solo in situazioni eccezionali, a salvaguardia di superiori interessi generali, e quindi con carattere di transitorieta', senza peraltro che la durata del provvedimento legislativo debba necessariamente essere predeterminata con l'indicazione di una precisa scadenza. Cessata pero' l'emergenza che lo legittimava, la conservazione del provvedimento, che tali limiti pone, si pone in contrasto non solo con l'art. 39 Cost. (peraltro non richiamato nel caso di specie nell'ordinanza di rimessione), ma anche con l'art. 36 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte