Sentenza 124/1991 (ECLI:IT:COST:1991:124)
Massima numero 17082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/03/1991; Decisione del
18/03/1991
Deposito del 26/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Titolo
SENT. 124/91 G. LAVORO (RAPPORTO DI) - RETRIBUZIONE - ADEGUAMENTO ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - SETTORE PRIVATO - APPLICAZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA - VINCOLI ALL'AUTONOMIA COLLETTIVA - MANTENIMENTO DOPO LA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 26 FEBRAIO 1986, N. 38 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SALARIO SUFFICIENTE E DI RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOPRAVVENUTA.
SENT. 124/91 G. LAVORO (RAPPORTO DI) - RETRIBUZIONE - ADEGUAMENTO ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - SETTORE PRIVATO - APPLICAZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA - VINCOLI ALL'AUTONOMIA COLLETTIVA - MANTENIMENTO DOPO LA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 26 FEBRAIO 1986, N. 38 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SALARIO SUFFICIENTE E DI RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOPRAVVENUTA.
Testo
Con la riforma strutturale dell'indennita' di contingenza per il settore privato, attuata dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38, sullo stampo della nuova disciplina dell'indennita' integrativa speciale nel settore pubblico (d.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13) non puo' ritenersi giustificato, di fronte all'art. 36 Cost. (ved. massima F), il mantenimento della disposizione dell'art. 2, comma primo, del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977, n. 91, in virtu' della quale "gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformita' della normativa prevalente prevista dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 (operanti nel settore dell'industria) e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi". La giustificazione della norma in questione e' cessata anche dal punto di vista dell'art. 3 Cost. sotto il profilo di ragionevolezza, in quanto il protrarsi dei vincoli dell'autonomia in ordine agli effetti indiretti delle variazioni del costo della vita sulla retribuzione, a cui essa da luogo, sebbene non possa dirsi contraddittorio sul piano della logica formale, sul piano della razionalita' pratica appare incoerente con la restituzione (argomentabile dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 38 del 1986) alle parti sociali del potere di modificare, anche in senso piu' favorevole ai lavoratori, la disciplina legale degli effetti diretti stabilita nel primo comma. Deve pertanto dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, dell'art. 2, primo comma, del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui non consente la computabilita' dell'indennita' di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.
Con la riforma strutturale dell'indennita' di contingenza per il settore privato, attuata dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38, sullo stampo della nuova disciplina dell'indennita' integrativa speciale nel settore pubblico (d.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13) non puo' ritenersi giustificato, di fronte all'art. 36 Cost. (ved. massima F), il mantenimento della disposizione dell'art. 2, comma primo, del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977, n. 91, in virtu' della quale "gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformita' della normativa prevalente prevista dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 (operanti nel settore dell'industria) e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi". La giustificazione della norma in questione e' cessata anche dal punto di vista dell'art. 3 Cost. sotto il profilo di ragionevolezza, in quanto il protrarsi dei vincoli dell'autonomia in ordine agli effetti indiretti delle variazioni del costo della vita sulla retribuzione, a cui essa da luogo, sebbene non possa dirsi contraddittorio sul piano della logica formale, sul piano della razionalita' pratica appare incoerente con la restituzione (argomentabile dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 38 del 1986) alle parti sociali del potere di modificare, anche in senso piu' favorevole ai lavoratori, la disciplina legale degli effetti diretti stabilita nel primo comma. Deve pertanto dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, dell'art. 2, primo comma, del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui non consente la computabilita' dell'indennita' di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte