Sentenza 156/2021 (ECLI:IT:COST:2021:156)
Massima numero 44065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
09/06/2021; Decisione del
09/06/2021
Deposito del 20/07/2021; Pubblicazione in G. U. 21/07/2021
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Anticipazione, mediante operazioni finanziarie, della disponibilità delle risorse attribuite per gli anni 2021-2025 da legge statale alla Regione Siciliana - Determinazione dei conseguenti nuovi oneri connessi all'anticipazione - Violazione del principio di copertura delle spese - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Anticipazione, mediante operazioni finanziarie, della disponibilità delle risorse attribuite per gli anni 2021-2025 da legge statale alla Regione Siciliana - Determinazione dei conseguenti nuovi oneri connessi all'anticipazione - Violazione del principio di copertura delle spese - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2020, che determina i nuovi oneri connessi all'anticipazione, mediante operazioni finanziarie, della disponibilità delle risorse attribuite per gli anni 2021-2025 alla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 883, della legge n. 145 del 2018. La norma impugnata dal Governo non indica un'esplicita copertura dei predetti oneri e conseguentemente - in assenza di una diversa copertura fornita agli oneri finanziari necessari a ottenere in via anticipata l'importo di 250 milioni di euro -, per un verso, gli enti beneficiari si vedrebbero attribuire un importo nominale inferiore rispetto a quello assicurato dalla norma statale; per altro verso, la differenza mancante verrebbe impiegata non per investimenti, ma per spese correnti. La copertura della spesa difetta pertanto di un legittimo fondamento giuridico, in quanto ha considerato parte del contributo destinato agli enti territoriali siciliani per spese di investimenti come valida copertura di una spesa diversa, modificando unilateralmente la destinazione soggettiva e, soprattutto, qualitativa delle risorse attribuite dallo Stato. (Precedente citato: sentenza n. 197 del 2019).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2020, che determina i nuovi oneri connessi all'anticipazione, mediante operazioni finanziarie, della disponibilità delle risorse attribuite per gli anni 2021-2025 alla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 883, della legge n. 145 del 2018. La norma impugnata dal Governo non indica un'esplicita copertura dei predetti oneri e conseguentemente - in assenza di una diversa copertura fornita agli oneri finanziari necessari a ottenere in via anticipata l'importo di 250 milioni di euro -, per un verso, gli enti beneficiari si vedrebbero attribuire un importo nominale inferiore rispetto a quello assicurato dalla norma statale; per altro verso, la differenza mancante verrebbe impiegata non per investimenti, ma per spese correnti. La copertura della spesa difetta pertanto di un legittimo fondamento giuridico, in quanto ha considerato parte del contributo destinato agli enti territoriali siciliani per spese di investimenti come valida copertura di una spesa diversa, modificando unilateralmente la destinazione soggettiva e, soprattutto, qualitativa delle risorse attribuite dallo Stato. (Precedente citato: sentenza n. 197 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
19/07/2019
n. 13
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Altri parametri e norme interposte