Sentenza 125/1991 (ECLI:IT:COST:1991:125)
Massima numero 16989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
18/03/1991; Decisione del
18/03/1991
Deposito del 26/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 125/91 REGIONE VENETO - CACCIA - ESERCIZIO "PRESUNTO " DI CACCIA - RIFERIMENTO ALL'IMPIEGO DI MEZZI "DESTINATI" ALLA CACCIA COSI' COME STABILITO NELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA N. 963/1977 - CONSEGUENTE AMPLIAMENTO DELLA NOZIONE DI TALE FORMA DI CACCIA, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 125/91 REGIONE VENETO - CACCIA - ESERCIZIO "PRESUNTO " DI CACCIA - RIFERIMENTO ALL'IMPIEGO DI MEZZI "DESTINATI" ALLA CACCIA COSI' COME STABILITO NELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA N. 963/1977 - CONSEGUENTE AMPLIAMENTO DELLA NOZIONE DI TALE FORMA DI CACCIA, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Se, come ormai e' senz'altro da ritenersi, anche in base a recente sentenza della Corte di cassazione, cio' che essenzialmente distingue l'"esercizio presunto" di caccia e' l'impiego effettivo o concreto dei mezzi di cui l'agente si avvale, e' sostanzialmente equivalente che al riguardo si parli di "mezzi idonei" - come nell'art. 1, secondo comma, del R.D. n. 1016 del 1939 - o di "mezzi destinati" alla caccia, come nell'art. 8, terzo comma, della legge quadro n. 968 del 1977. E' quindi da escludere che l'art. 2, secondo comma, della legge Regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30, nel far riferimento all'impiego di "mezzi idonei" per la sussistenza dell'"esercizio presunto di caccia", anziche' all'impiego di "mezzi destinati" alla caccia, si sia inteso introdurre una nozione di "esercizio presunto" di caccia piu' ampia di quella prevista dalla vigente legislazione statale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art 2, secondo comma, della legge Regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.).
Se, come ormai e' senz'altro da ritenersi, anche in base a recente sentenza della Corte di cassazione, cio' che essenzialmente distingue l'"esercizio presunto" di caccia e' l'impiego effettivo o concreto dei mezzi di cui l'agente si avvale, e' sostanzialmente equivalente che al riguardo si parli di "mezzi idonei" - come nell'art. 1, secondo comma, del R.D. n. 1016 del 1939 - o di "mezzi destinati" alla caccia, come nell'art. 8, terzo comma, della legge quadro n. 968 del 1977. E' quindi da escludere che l'art. 2, secondo comma, della legge Regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30, nel far riferimento all'impiego di "mezzi idonei" per la sussistenza dell'"esercizio presunto di caccia", anziche' all'impiego di "mezzi destinati" alla caccia, si sia inteso introdurre una nozione di "esercizio presunto" di caccia piu' ampia di quella prevista dalla vigente legislazione statale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art 2, secondo comma, della legge Regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte