Sentenza 126/1991 (ECLI:IT:COST:1991:126)
Massima numero 17038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
18/03/1991; Decisione del
18/03/1991
Deposito del 26/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
17039
Titolo
SENT. 126/91 A. PENSIONI - DIPENDENTI STATALI - PENSIONE PRIVILEGIATA - IMPRESCRITTIBILITA', AL PARI DELLA PENSIONE NORMALE - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 126/91 A. PENSIONI - DIPENDENTI STATALI - PENSIONE PRIVILEGIATA - IMPRESCRITTIBILITA', AL PARI DELLA PENSIONE NORMALE - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione, nell'art. 5, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) della imprescrittibilita', oltre che del diritto alla pensione normale, del diritto alla pensione privilegiata, non puo' dirsi non pertinente o irragionevole solo perche' nell'un caso il diritto viene all'esistenza col raggiungimento di una prestabilita anzianita' di servizio e nel secondo, invece, con un accertamento medico-legale e conseguente valutazione autoritativa dell'Amministrazione. L'identita' della natura retributiva e il comune presupposto del rapporto di dipendenza, che caratterizzano l'unicita' della figura del diritto al trattamento pensionistico sia normale che privilegiato, non puo' infatti non riflettersi nella unitaria garanzia sostanziale e processuale della imprescrittibilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - Sulla natura unitaria della pensione normale e della pensione privilegiata: S. n. 151/1981.
La previsione, nell'art. 5, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) della imprescrittibilita', oltre che del diritto alla pensione normale, del diritto alla pensione privilegiata, non puo' dirsi non pertinente o irragionevole solo perche' nell'un caso il diritto viene all'esistenza col raggiungimento di una prestabilita anzianita' di servizio e nel secondo, invece, con un accertamento medico-legale e conseguente valutazione autoritativa dell'Amministrazione. L'identita' della natura retributiva e il comune presupposto del rapporto di dipendenza, che caratterizzano l'unicita' della figura del diritto al trattamento pensionistico sia normale che privilegiato, non puo' infatti non riflettersi nella unitaria garanzia sostanziale e processuale della imprescrittibilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - Sulla natura unitaria della pensione normale e della pensione privilegiata: S. n. 151/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte