Sentenza 126/1991 (ECLI:IT:COST:1991:126)
Massima numero 17039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
18/03/1991; Decisione del
18/03/1991
Deposito del 26/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
17038
Titolo
SENT. 126/91 B. PENSIONI - PENSIONE NORMALE E PRIVILEGIATA DEI DIPENDENTI STATALI - IMPRESCRITTIBILITA' - DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLE PENSIONI EROGATE DALL'I.N.P.S. - INCOMPATIBILITA' DELLE NORME POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 126/91 B. PENSIONI - PENSIONE NORMALE E PRIVILEGIATA DEI DIPENDENTI STATALI - IMPRESCRITTIBILITA' - DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLE PENSIONI EROGATE DALL'I.N.P.S. - INCOMPATIBILITA' DELLE NORME POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'imprescrittibilita' del diritto a pensione dei dipendenti statali, prevista dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non puo' dirsi in contrasto con il principio di eguaglianza per il fatto che per le prestazioni pensionistiche affidate all'Istituto della previdenza sociale, ai sensi degli artt. 58 della legge n. 153 del 1969, confermato dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, il termine per impugnare in sede giudiziaria le decisioni dell'Istituto e' di dieci anni. La comparazione non puo' essere infatti istituita tra norme che - come nel caso - non hanno lo stesso oggetto, atteso che, mentre quella impugnata prevede la non prescrittibilita' del diritto sostanziale, le altre due stabiliscono un termine di decadenza per agire in giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).
L'imprescrittibilita' del diritto a pensione dei dipendenti statali, prevista dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non puo' dirsi in contrasto con il principio di eguaglianza per il fatto che per le prestazioni pensionistiche affidate all'Istituto della previdenza sociale, ai sensi degli artt. 58 della legge n. 153 del 1969, confermato dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, il termine per impugnare in sede giudiziaria le decisioni dell'Istituto e' di dieci anni. La comparazione non puo' essere infatti istituita tra norme che - come nel caso - non hanno lo stesso oggetto, atteso che, mentre quella impugnata prevede la non prescrittibilita' del diritto sostanziale, le altre due stabiliscono un termine di decadenza per agire in giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte