Sentenza 131/1991 (ECLI:IT:COST:1991:131)
Massima numero 17046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  18/03/1991;  Decisione del  18/03/1991
Deposito del 26/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:  17047


Titolo
SENT. 131/91 A. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - REDDITI DERIVANTI DA OPERAZIONI SPECULATIVE - TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE - PREVISTA APPLICAZIONE NELL'IPOTESI DI ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI NON DESTINATI A UTILIZZAZIONE PERSONALE INTERVENUTI NEL QUINQUENNIO - IMPOSSIBILITA' DI PROVARE L'ASSENZA DI FINI SPECULATIVI ANCHE IN CASO DI MANCATA UTILIZZAZIONE PERSONALE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE O COMUNQUE NON IMPUTABILI ALL'AGENTE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - RICHIAMO AL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - GENERICITA' E INIDONEITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'esclusione della prova di assenza di intento speculativo, ai fini della tassazione della operazione, nel caso di acquisto e di vendita di beni immobili non destinati alla utilizzazione personale da parte dell'acquirente e dei familiari, se il tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non e' superiore a cinque anni, (art. 76, terzo comma, n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1073, n. 597), non da vita ad una presunzione "iuris et de iure", ma si sostanzia in una tipizzazione legale delle due operazioni di acquisto e di vendita che, in quanto si succedono entro un dato lasso di tempo, sono considerate come un comportamento complessivo unificato dall'intento speculativo ed in quanto tale assunto come causa qualificante la produzione di una plusvalenza tassabile, non ricorrendo l'ipotesi del reddito d'impresa, come reddito personale, e non ha senso percio' denunciare al riguardo una violazione del diritto di difesa. In realta' tipizzazioni, qualificazioni e valutazioni legali come quelle suindicate possono bensi' essere censurate, sotto il profilo della mancanza di ragionevolezza, in ordine all'effetiva ricorrenza della situazione socio-economica di riferimento o alla loro stessa congruita' rispetto ai fini perseguiti, non essendo pero' sufficiente, per dare corpo in tal senso ad una censura apprezzabile, il semplice generico richiamo dell'ordinanza di rimessione all'art. 3 Cost. (Non fondatezza, in riferimento agli art. 24 e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, terzo comma, n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte