Sentenza 131/1991 (ECLI:IT:COST:1991:131)
Massima numero 17047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  18/03/1991;  Decisione del  18/03/1991
Deposito del 26/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:  17046


Titolo
SENT. 131/91 B. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - REDDITI DERIVANTI DA OPERAZIONI SPECULATIVE - TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE - PREVISTA APPLICAZIONE NELL'IPOTESI DI ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI NON DESTINATI A UTILIZZAZIONE PERSONALE INTERVENUTI NEL QUINQUENNIO - IMPOSSIBILITA' DI PROVARE L'ASSENZA DI FINI SPECULATIVI ANCHE IN CASI DI MANCATA UTILIZZAZIONE PERSONALE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE O COMUNQUE NON IMPUTABILI ALL'AGENTE - RICHIAMO ALLE NORME AGEVOLATIVE DELL'ACQUISTO DELLA "PRIMA CASA" E ALLA GARANZIA COSTITUZIONALE DELLA PROPRIETA' - NON PERTINENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non vi e' alcun rapporto diretto, sul piano normativo, fra l'area di interessi cui si riferisce la norma dell'art. 76, terzo comma, n. 2, del d. P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che comprende tra le operazioni speculative soggette a tassazione delle plusvalenze, l'acquisto e la vendita nel quinquennio di immobili non destinati ad utilizzazione personale, e quelle in cui operano la promozione costituzionale dell'accesso alla proprieta' dell'abitazione e la garanzia costituzionale della proprieta'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42, secondo comma, - "rectius" art. 47 - Cost., dell'art. 76, terzo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 47

Altri parametri e norme interposte