Sentenza 132/1991 (ECLI:IT:COST:1991:132)
Massima numero 17060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
18/03/1991; Decisione del
18/03/1991
Deposito del 29/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Titolo
SENT 132/91 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI MADRI - INDENNITA' GIORNALIERA DI MATERNITA' - NATURA INDENNITARIA - FINALITA' - FONDAMENTO COSTITUZIONALE.
SENT 132/91 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI MADRI - INDENNITA' GIORNALIERA DI MATERNITA' - NATURA INDENNITARIA - FINALITA' - FONDAMENTO COSTITUZIONALE.
Testo
L'indennita' giornaliera di maternita' prevista dal'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e' diretta a tenere indenne la donna lavoratrice, sia pure in misura non completa, dalla perdita di reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe a causa dell'astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio. Tale indennita', infatti, serve ad assicurare alla madre lavoratrice la possibilita' di vivere questa fase della sua esistenza senza una radicale riduzione del tenore di vita, ad evitare che alla maternita' si ricolleghi uno stato di bisogno economico. pregiudizievole per il benessere della donna e del bambino ed, inoltre, a garantirle il diritto di scegliere liberamente di essere madre, senza che tale sua liberta' sia di fatto limitata o condizionata dalla prospettiva di una perdita del proprio reddito lavorativo quale conseguenza della maternita'. Proprio in ragione di tale sua natura indennitaria l'istituto rappresenta puntuale attuazione sia di quella speciale, adeguata protezione alla madre lavoratrice e a suo figlio, che e' stabilita dal'art. 37, primo comma, sia del principio di eguaglianza sostanziale previsto dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione.
L'indennita' giornaliera di maternita' prevista dal'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e' diretta a tenere indenne la donna lavoratrice, sia pure in misura non completa, dalla perdita di reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe a causa dell'astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio. Tale indennita', infatti, serve ad assicurare alla madre lavoratrice la possibilita' di vivere questa fase della sua esistenza senza una radicale riduzione del tenore di vita, ad evitare che alla maternita' si ricolleghi uno stato di bisogno economico. pregiudizievole per il benessere della donna e del bambino ed, inoltre, a garantirle il diritto di scegliere liberamente di essere madre, senza che tale sua liberta' sia di fatto limitata o condizionata dalla prospettiva di una perdita del proprio reddito lavorativo quale conseguenza della maternita'. Proprio in ragione di tale sua natura indennitaria l'istituto rappresenta puntuale attuazione sia di quella speciale, adeguata protezione alla madre lavoratrice e a suo figlio, che e' stabilita dal'art. 37, primo comma, sia del principio di eguaglianza sostanziale previsto dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 37
co. 1
Altri parametri e norme interposte