Sentenza 132/1991 (ECLI:IT:COST:1991:132)
Massima numero 17061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  18/03/1991;  Decisione del  18/03/1991
Deposito del 29/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:  17060  17062


Titolo
SENT. 132/91 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI MADRI - INDENNITA' GIORNALIERA DI MATERNITA' - NATURA INDENNITARIA ANCHE IN MANCANZA DI UN LAVORO IN ATTO ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA.

Testo
La funzione di indennizzare la donna lavoratrice dalla perdita di reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe per effetto della maternita' (ved. massima A) e' propria dell'indennita' giornaliera di maternita' anche nelle varie ipotesi in cui, a norma dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, l'indennita' stessa viene riconosciuta pur in mancanza di un lavoro in atto al momento in cui inizia il periodo di astensione obbligatoria. In tali casi, infatti, l'indennita' non muta la sua natura per assumere il carattere di un mero sussidio o premio alla maternita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte