Sentenza 132/1991 (ECLI:IT:COST:1991:132)
Massima numero 17062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
18/03/1991; Decisione del
18/03/1991
Deposito del 29/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Titolo
SENT. 132/91 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI MADRI - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DI TIPO VERTICALE SU BASE ANNUA - INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA' DOPO PIU' DI SESSANTA GIORNI DALLA PRECEDENTE FASE DI LAVORO - ESCLUSIONE DALL'INDENITA' GIORNALIERA DI MATERNITA' ANCHE PER I PREVISTI SUCCESSIVI PERIODI DI ATTIVITA' LAVORATIVA - IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE ALTRE LAVORATRICI SIA A TEMPO PIENO CHE A TEMPO PARZIALE, GIORNALIERO, SETTIMANALE O MENSILE - INCIDENZA SUI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI TUTELA DELLA MATERNITA' E DEL LAVORO DELLA DONNA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 132/91 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI MADRI - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DI TIPO VERTICALE SU BASE ANNUA - INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA' DOPO PIU' DI SESSANTA GIORNI DALLA PRECEDENTE FASE DI LAVORO - ESCLUSIONE DALL'INDENITA' GIORNALIERA DI MATERNITA' ANCHE PER I PREVISTI SUCCESSIVI PERIODI DI ATTIVITA' LAVORATIVA - IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE ALTRE LAVORATRICI SIA A TEMPO PIENO CHE A TEMPO PARZIALE, GIORNALIERO, SETTIMANALE O MENSILE - INCIDENZA SUI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI TUTELA DELLA MATERNITA' E DEL LAVORO DELLA DONNA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Tenuto conto della natura e degli scopi dell'indennita' giornaliera di maternita' (v. massima A e B) costituisce una palese incoerenza, tale da determinare un'ingiustificabile disparita' di trattamento rispetto ad ogni altra ipotesi di assenza dal lavoro direttamente determinato dall'obbligo di astensione previsto dagli art. 4 e 5 legge n. 1204/1971, l'esclusione del diritto all'indennita' nei casi e nella misura in cui, nei rapporti a tempo parziale annuo, il periodo di astensione obbligatoria, pur iniziato dopo piu' di 60 giorni dalla fine della precedente fase di lavoro, venga a coincidere con la prevista successiva fase di ripresa dell'attivita' lavorativa. In siffatta ipotesi, infatti, la lavoratrice, per effetto della maternita', viene a perdere una retribuzione di cui avrebbe certamente - e non solo probabilmente - goduto se non si fosse dovuta astenere dal lavoro in ragione del suo stato. Ne' certo puo' avere peso in contrario il carattere volontario della scelta del contratto a tempo parziale annuo. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, per le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, allorquando il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio piu' di 60 giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro, esclude il diritto all'indennita' giornaliera di maternita', anche in relazione ai previsti successivi periodi di ripresa dell'attivita' lavorativa. - Su altri aspetti dell'applicazione della condizione dei sessanta giorni dalla cessazione dell'attivita' lavorativa, per la corresponsione dell'indennita' giornaliera di maternita' e in particolare sui giorni non computabili in tale periodo: S. nn. 106/1980 e 332/1988; - Sulla impossibilita' di considerare volontaria la disoccupazione conseguente al periodo di sosta in rapporti di lavoro analoghi a quello a tempo parziale annuo: S. n. 160/1974.
Tenuto conto della natura e degli scopi dell'indennita' giornaliera di maternita' (v. massima A e B) costituisce una palese incoerenza, tale da determinare un'ingiustificabile disparita' di trattamento rispetto ad ogni altra ipotesi di assenza dal lavoro direttamente determinato dall'obbligo di astensione previsto dagli art. 4 e 5 legge n. 1204/1971, l'esclusione del diritto all'indennita' nei casi e nella misura in cui, nei rapporti a tempo parziale annuo, il periodo di astensione obbligatoria, pur iniziato dopo piu' di 60 giorni dalla fine della precedente fase di lavoro, venga a coincidere con la prevista successiva fase di ripresa dell'attivita' lavorativa. In siffatta ipotesi, infatti, la lavoratrice, per effetto della maternita', viene a perdere una retribuzione di cui avrebbe certamente - e non solo probabilmente - goduto se non si fosse dovuta astenere dal lavoro in ragione del suo stato. Ne' certo puo' avere peso in contrario il carattere volontario della scelta del contratto a tempo parziale annuo. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, per le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, allorquando il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio piu' di 60 giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro, esclude il diritto all'indennita' giornaliera di maternita', anche in relazione ai previsti successivi periodi di ripresa dell'attivita' lavorativa. - Su altri aspetti dell'applicazione della condizione dei sessanta giorni dalla cessazione dell'attivita' lavorativa, per la corresponsione dell'indennita' giornaliera di maternita' e in particolare sui giorni non computabili in tale periodo: S. nn. 106/1980 e 332/1988; - Sulla impossibilita' di considerare volontaria la disoccupazione conseguente al periodo di sosta in rapporti di lavoro analoghi a quello a tempo parziale annuo: S. n. 160/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte