Sentenza 133/1991 (ECLI:IT:COST:1991:133)
Massima numero 17055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  18/03/1991;  Decisione del  18/03/1991
Deposito del 29/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 133/91. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ISCRITTI ALL'I.N.A.D.E.L. - RISCATTO AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI PERIODI DI STUDIO UNIVERSITARIO - CORSI DI SCUOLE UNIVERSITARIE DIRETTE A FINI SPECIALI - ESCLUSIONE ANCHE NEL CASO IN CUI IL TITOLO SIA PRESCRITTO PER L'AMMISSIONE IN SERVIZIO - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Come reiteratamente affermato, la legislazione in tema di riscatti tende a concedere alla preparazione professionale acquisita, quando riconosciuta indispensabile ai fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale, in quanto irrazionale ed in contrasto con il suddetto principio, dell'art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, conv. in legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, rilasciato dalle scuole universitarie diretto a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio. - S. n. 426/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte