Sentenza 134/1991 (ECLI:IT:COST:1991:134)
Massima numero 17071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
18/03/1991; Decisione del
18/03/1991
Deposito del 29/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 134/91. PENSIONI - SETTORE SIDERURGICO - PREPENSIONAMENTO FEMMINILE - ANZIANITA' CONTRIBUTIVA - ACCREDITAMENTO FIGURATIVO - ASSERITA MINOR MISURA DELL'ACCREDITAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI - INTERPRETAZIONE, ALLA LUCE DELLA SENTENZA N. 371/1989, DELLA NORMATIVA IMPUGNATA - MANCANZA IN ESSA DEL CONTENUTO DENUNCIATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 134/91. PENSIONI - SETTORE SIDERURGICO - PREPENSIONAMENTO FEMMINILE - ANZIANITA' CONTRIBUTIVA - ACCREDITAMENTO FIGURATIVO - ASSERITA MINOR MISURA DELL'ACCREDITAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI - INTERPRETAZIONE, ALLA LUCE DELLA SENTENZA N. 371/1989, DELLA NORMATIVA IMPUGNATA - MANCANZA IN ESSA DEL CONTENUTO DENUNCIATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1989, con la quale si e' dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 193/1984 e 16 della legge n. 155/1981, nella parte in cui non riconosceva alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento, l'accreditamento contributivo fino a 60 anni, come al lavoratore, in tal senso disattendendosi ogni riferimento alla diversa eta' pensionabile dell'uomo e della donna, discende che anche il combinato disposto delle suddette norme (quale risulta dalla suddetta dichiarazione di incostituzionalita' in parte qua) e dell'art. 5, quinto comma, d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, va inteso nel senso che assicura alle lavoratrici del settore siderurgico, in caso di prepensionamento, un accreditamento contributivo pari nel massimo a quello assicurato ai lavoratori dello stesso settore nell'evenienza del prepensionamento, vale a dire pari nel massimo a 10 anni: in tal modo, cosi' interpretandosi le norme, va esclusa lesione degli art. 3, primo comma, e 37 Cost., non sussistendo ne' disparita' di trattamento tra lavoratori e lavoratrici, ne' illegittima concessione di benefici per i primi non estesi anche alle seconde. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 legge 23 aprile 1981, n. 155, 1 legge 31 maggio 1986 (recte: 1984), n. 193, e 5, quinto comma, d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37 Cost.). - S. n. 371/1989.
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1989, con la quale si e' dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 193/1984 e 16 della legge n. 155/1981, nella parte in cui non riconosceva alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento, l'accreditamento contributivo fino a 60 anni, come al lavoratore, in tal senso disattendendosi ogni riferimento alla diversa eta' pensionabile dell'uomo e della donna, discende che anche il combinato disposto delle suddette norme (quale risulta dalla suddetta dichiarazione di incostituzionalita' in parte qua) e dell'art. 5, quinto comma, d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, va inteso nel senso che assicura alle lavoratrici del settore siderurgico, in caso di prepensionamento, un accreditamento contributivo pari nel massimo a quello assicurato ai lavoratori dello stesso settore nell'evenienza del prepensionamento, vale a dire pari nel massimo a 10 anni: in tal modo, cosi' interpretandosi le norme, va esclusa lesione degli art. 3, primo comma, e 37 Cost., non sussistendo ne' disparita' di trattamento tra lavoratori e lavoratrici, ne' illegittima concessione di benefici per i primi non estesi anche alle seconde. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 legge 23 aprile 1981, n. 155, 1 legge 31 maggio 1986 (recte: 1984), n. 193, e 5, quinto comma, d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37 Cost.). - S. n. 371/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte