Sentenza 135/1991 (ECLI:IT:COST:1991:135)
Massima numero 17034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
18/03/1991; Decisione del
18/03/1991
Deposito del 29/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 135/91. REGIONE TOSCANA - RIMBORSO DI SPESE OSPEDALIERE - SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE IN CONSEGUENZA DI LESIONI ATTRIBUIBILI ALLA RESPONSABILITA' DI TERZI - INVITO AL RESPONSABILE A RIMBORSARE LA REGIONE - COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA RELATIVA NOTIFICA - LEGIFERAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE IN MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA STATALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 135/91. REGIONE TOSCANA - RIMBORSO DI SPESE OSPEDALIERE - SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE IN CONSEGUENZA DI LESIONI ATTRIBUIBILI ALLA RESPONSABILITA' DI TERZI - INVITO AL RESPONSABILE A RIMBORSARE LA REGIONE - COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA RELATIVA NOTIFICA - LEGIFERAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE IN MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA STATALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come conferma il disposto dell'art. 69, lett. e) della legge cardine di riforma sanitaria n. 833 del 1978, ove il diritto di rivalsa per spese ospedaliere, in caso di responsabilita' di terzi nella produzione delle infermita', e' concretamente riconosciuto, spetta alla legge statale e ad essa soltanto di regolare sostantivamente tale materia, restando preclusa alle Regioni anche la possibilita' di riproduzione nelle proprie leggi delle norme legislative statali. Non contrasta tuttavia con tali principi la disposizione dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10, secondo la quale, nell'ipotesi suddetta, l'esborso della spesa conseguente al ricovero ed alla relativa degenza va notificato dall'"ente ricoverante" al responsabile ed al suo eventuale assicuratore, con invito ad effettuare il pagamento alla Regione, alla cui Giunta la stessa notifica va anche comunicata. Tale norma non si pone infatti come "creatrice del diritto al recupero" e neppure comporta una illegittima novazione della fonte, ma ha solo lo scopo, riconducibile al mero potere organizzativo della Regione - di cui resta essenziale antecedente la disciplina sostanziale statale - di dirimere i possibili inconvenienti, circoscritti all'area procedurale (notifica ai presunti responsabili degli importi addebitati, individuazione degli organi interessati), derivanti dal trasferimento alle Regioni dell'assistenza ospedaliera gia' fornita dagli enti mutualistici, e deve percio' escludersi la prospettata violazione dell'art. 117 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.). - Sulla impossibilita', per le Regioni, di riprodurre nelle proprie leggi norme legislative statali: S. n. 203/1987.
Come conferma il disposto dell'art. 69, lett. e) della legge cardine di riforma sanitaria n. 833 del 1978, ove il diritto di rivalsa per spese ospedaliere, in caso di responsabilita' di terzi nella produzione delle infermita', e' concretamente riconosciuto, spetta alla legge statale e ad essa soltanto di regolare sostantivamente tale materia, restando preclusa alle Regioni anche la possibilita' di riproduzione nelle proprie leggi delle norme legislative statali. Non contrasta tuttavia con tali principi la disposizione dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10, secondo la quale, nell'ipotesi suddetta, l'esborso della spesa conseguente al ricovero ed alla relativa degenza va notificato dall'"ente ricoverante" al responsabile ed al suo eventuale assicuratore, con invito ad effettuare il pagamento alla Regione, alla cui Giunta la stessa notifica va anche comunicata. Tale norma non si pone infatti come "creatrice del diritto al recupero" e neppure comporta una illegittima novazione della fonte, ma ha solo lo scopo, riconducibile al mero potere organizzativo della Regione - di cui resta essenziale antecedente la disciplina sostanziale statale - di dirimere i possibili inconvenienti, circoscritti all'area procedurale (notifica ai presunti responsabili degli importi addebitati, individuazione degli organi interessati), derivanti dal trasferimento alle Regioni dell'assistenza ospedaliera gia' fornita dagli enti mutualistici, e deve percio' escludersi la prospettata violazione dell'art. 117 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.). - Sulla impossibilita', per le Regioni, di riprodurre nelle proprie leggi norme legislative statali: S. n. 203/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte