Sentenza 136/1991 (ECLI:IT:COST:1991:136)
Massima numero 17021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  18/03/1991;  Decisione del  18/03/1991
Deposito del 29/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:  17020


Titolo
SENT. 136/91 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORE DA PROSEGUIRSI SECONDO IL VECCHIO RITO - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - PREVISTA AMMISSIBILITA' NEL REGIME TRANSITORIO - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA DEL RITO ORDINARIO - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLE SCELTA DEL LEGISLATORE PER UNA GRADUALE SOSTITUZIONE DELLA NUOVA ALLA VECCHIA NORMATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nell'intento di assicurare una graduale sostituzione della nuova normativa a quella abrogata, mediante appunto l'emanazione di disposizioni di carattere transitorio, il legislatore delegato ha stabilito, riguardo ai procedimenti a carico di minori, di assicurare l'immediata operativita', anche in quelli destinati a proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, soltanto ad alcuni istituti (sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; sospensione del processo e messa alla prova; dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova; sanzioni sostitutive), ritenuti, evidentemente, particolarmente qualificanti il nuovo processo minorile. Pertanto il fatto di non aver compreso, in tale previsione derogatoria, la norma relativa all'inammissibilita' dell'azione civile e' scelta che non puo' in alcun modo ritenersi viziata da irragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 30 d.P.R. 28 luglio 1989, n. 272.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte