Ordinanza 137/1991 (ECLI:IT:COST:1991:137)
Massima numero 17057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
18/03/1991; Decisione del
18/03/1991
Deposito del 29/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 137/91. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE AL G.I.P., PER ESSERE IGNOTI GLI AUTORI DEL REATO - RITENUTA PRECLUSIONE, PER IL G.I.P., DI CHIEDERE AL P.M. DI DISPORRE ULTERIORI INDAGINI ANCHE QUANDO RITENGA IDENTIFICABILI LE PERSONE CUI ATTRIBUIRE IL REATO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DI CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE ANALOGA GIA' DECISA CON SENTENZA DI NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 137/91. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE AL G.I.P., PER ESSERE IGNOTI GLI AUTORI DEL REATO - RITENUTA PRECLUSIONE, PER IL G.I.P., DI CHIEDERE AL P.M. DI DISPORRE ULTERIORI INDAGINI ANCHE QUANDO RITENGA IDENTIFICABILI LE PERSONE CUI ATTRIBUIRE IL REATO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DI CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE ANALOGA GIA' DECISA CON SENTENZA DI NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' consentito al G.I.P. di indicare al P.M. ulteriori indagini, una volta che questi abbia richiesto l'archiviazione degli atti e tra questi, ai sensi di cui alla motivazione della sentenza n. 409/90, devono evidentemente ricomprendersi anche le indagini volte all'identificazione della persona cui siano da attribuire i reati rispetto ai quali il giudice per le indagini preliminari non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Cade quindi la censura di violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale, avanzata sul presupposto che l'esercizio di tali poteri sia precluso al G.I.P.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 409 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 112 della Cost.). - S. n. 409/1990.
E' consentito al G.I.P. di indicare al P.M. ulteriori indagini, una volta che questi abbia richiesto l'archiviazione degli atti e tra questi, ai sensi di cui alla motivazione della sentenza n. 409/90, devono evidentemente ricomprendersi anche le indagini volte all'identificazione della persona cui siano da attribuire i reati rispetto ai quali il giudice per le indagini preliminari non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Cade quindi la censura di violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale, avanzata sul presupposto che l'esercizio di tali poteri sia precluso al G.I.P.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 409 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 112 della Cost.). - S. n. 409/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte