Sentenza 156/2021 (ECLI:IT:COST:2021:156)
Massima numero 44067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  09/06/2021;  Decisione del  09/06/2021
Deposito del 20/07/2021; Pubblicazione in G. U. 21/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44064  44065  44066  44068  44069  44076  44077  44078  44079


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di una legge regionale priva di concreta attuazione - Sussistenza dell'interesse a ricorrere, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2020, che ha modificato l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. La circostanza che la previsione impugnata dal Governo non abbia avuto concreta attuazione entro il termine indicato al suo primo comma non determina un sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnativa, atteso che il giudizio promosso in via principale è giustificato dalla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. (Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2019, n. 195 del 2017, n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  14/10/2020  n. 23  art. 2  co. 

legge della Regione siciliana  19/07/2019  n. 13  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte