Ordinanza 140/1991 (ECLI:IT:COST:1991:140)
Massima numero 17017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  18/03/1991;  Decisione del  18/03/1991
Deposito del 29/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 140/91. PENSIONI - PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA, SECONDARIA ED ARTISTICA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' SENZA IL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO DI ANNI DI LAVORO SUFFICIENTI PER POTER OTTENERE LA PENSIONE MINIMA - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO A DOMANDA PREVISTO SOLO PER IL PERSONALE GIA' ASSUNTO ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 1974 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto relativa a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima "nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1 ottobre 1974, che al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianita' minima (e comunque non oltre il settantesimo anno di eta')". - S. n. 444/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte