Ordinanza 141/1991 (ECLI:IT:COST:1991:141)
Massima numero 17056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
18/03/1991; Decisione del
18/03/1991
Deposito del 29/03/1991; Pubblicazione in G. U. 03/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 141/91. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - FACOLTA' PER I DIPENDENTI STATALI DI ASSENTARSI DAL SERVIZIO SENZA AUTORIZZAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MANCATA PREVISIONE - RICHIESTA DI RIESAME DI QUESTIONE GIA' DECISA DALLA CORTE - IMPUGNATIVA ANCHE DELLA NORMA DALLA QUALE, SECONDO LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE, DERIVA LA NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 141/91. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - FACOLTA' PER I DIPENDENTI STATALI DI ASSENTARSI DAL SERVIZIO SENZA AUTORIZZAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - MANCATA PREVISIONE - RICHIESTA DI RIESAME DI QUESTIONE GIA' DECISA DALLA CORTE - IMPUGNATIVA ANCHE DELLA NORMA DALLA QUALE, SECONDO LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE, DERIVA LA NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione in quanto, il tema della "autorizzazione" ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni di componente di commissioni tributarie e' del tutto estraneo all'art. 8, primo comma, R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, e comunque, come gia' rilevato, la prevista segnalazione da parte dell'impiegato alla propria amministrazione della relativa assenza risponde ad ovvie esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e in nessuna misura menoma l'indipendenza del giudice tributario, dovendosi l'Amministrazione limitare ad una mera "presa d'atto" di tale segnalazione in ragione della natura "dovuta" del comportamento cui essa Amministrazione e' tenuta al fine di rendere possibile il libero ed autonomo espletamento delle funzioni giurisdizionali da parte del proprio dipendente, nel tempo e nel modo stabilito dal Presidente del collegio giudicante e dallo stesso collegio (artt. 19 e 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. - O. nn. 581/1989 e 397/1990.
Manifesta infondatezza della questione in quanto, il tema della "autorizzazione" ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni di componente di commissioni tributarie e' del tutto estraneo all'art. 8, primo comma, R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, e comunque, come gia' rilevato, la prevista segnalazione da parte dell'impiegato alla propria amministrazione della relativa assenza risponde ad ovvie esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e in nessuna misura menoma l'indipendenza del giudice tributario, dovendosi l'Amministrazione limitare ad una mera "presa d'atto" di tale segnalazione in ragione della natura "dovuta" del comportamento cui essa Amministrazione e' tenuta al fine di rendere possibile il libero ed autonomo espletamento delle funzioni giurisdizionali da parte del proprio dipendente, nel tempo e nel modo stabilito dal Presidente del collegio giudicante e dallo stesso collegio (artt. 19 e 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. - O. nn. 581/1989 e 397/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte