Sentenza 142/1991 (ECLI:IT:COST:1991:142)
Massima numero 17030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
18/03/1991; Decisione del
18/03/1991
Deposito del 05/04/1991; Pubblicazione in G. U. 10/04/1991
Titolo
SENT. 142/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO - VERTENZA DEL GIUDIZIO A QUO SULL'APPLICAZIONE DI REGOLAMENTO MERAMENTE RIPRODUTTIVO DELLA NORMA DI LEGGE CENSURATA - INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA.
SENT. 142/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO - VERTENZA DEL GIUDIZIO A QUO SULL'APPLICAZIONE DI REGOLAMENTO MERAMENTE RIPRODUTTIVO DELLA NORMA DI LEGGE CENSURATA - INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA.
Testo
Qualora le disposizioni di un regolamento, opposte nel giudizio a quo alla pretesa del ricorrente, siano meramente riproduttive di una norma di legge, la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti di questa deve ritenersi pregiudiziale, e percio' rilevante, nello stesso giudizio, non essendo dubbio che la dichiarazione di illegittimita' della norma di legge comporterebbe la inapplicabilita' delle disposizioni regolamentari. (Nel caso di specie si era eccepita la inamissibilita' per irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, ottavo comma, lett. b), come novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede la possibilita' di concessione della anticipazione dell'indennita' di fine rapporto per l'acquisto della prima casa nell'ipotesi di acquisto in itinere, per il motivo che la richiesta del ricorrente era stata respinta dall'E.N.P.A.I.A. in base all'art. 5 del Regolamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 1983, norma come tale sottratta al giudizio di costituzionalita' delle leggi. Secondo la sentenza e' indifferente che tale disposizione sia da considerarsi atto di normazione secondaria, o atto di autonomia privata, e quindi, per effetto della eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma di legge impugnata, inapplicabile ex art. 5 legge 20 marzo 1965, All. E, o, rispettivamente, parzialmente invalido.)
Qualora le disposizioni di un regolamento, opposte nel giudizio a quo alla pretesa del ricorrente, siano meramente riproduttive di una norma di legge, la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti di questa deve ritenersi pregiudiziale, e percio' rilevante, nello stesso giudizio, non essendo dubbio che la dichiarazione di illegittimita' della norma di legge comporterebbe la inapplicabilita' delle disposizioni regolamentari. (Nel caso di specie si era eccepita la inamissibilita' per irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, ottavo comma, lett. b), come novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede la possibilita' di concessione della anticipazione dell'indennita' di fine rapporto per l'acquisto della prima casa nell'ipotesi di acquisto in itinere, per il motivo che la richiesta del ricorrente era stata respinta dall'E.N.P.A.I.A. in base all'art. 5 del Regolamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 1983, norma come tale sottratta al giudizio di costituzionalita' delle leggi. Secondo la sentenza e' indifferente che tale disposizione sia da considerarsi atto di normazione secondaria, o atto di autonomia privata, e quindi, per effetto della eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma di legge impugnata, inapplicabile ex art. 5 legge 20 marzo 1965, All. E, o, rispettivamente, parzialmente invalido.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte