Sentenza 142/1991 (ECLI:IT:COST:1991:142)
Massima numero 17031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  18/03/1991;  Decisione del  18/03/1991
Deposito del 05/04/1991; Pubblicazione in G. U. 10/04/1991
Massime associate alla pronuncia:  17030  17032  17033


Titolo
SENT. 142/91 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA - REQUISITI - INTERPRETAZIONE - ACQUISTO IN ITINERE - INSUFFICIENZA.

Testo
La rigidita' lessicale del precetto legale e la normativa, contestuale ma chiaramente diversa, della concorrente ipotesi della anticipazione della indennita' di fine rapporto quando ad essa si faccia ricorso per eventuali "spese sanitarie", non consentono di discostarsi, nella interpretazione dell'art. 2120, ottavo comma, lett. b), come novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dall'orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale per l'anticipazione dell'indennita' di fine rapporto per l'acquisto della prima casa sono requisiti necessari la "completa realizzazione dell'acquisto definitivo formalmente documentato al momento della richiesta di anticipazione" e quindi l'atto notarile da allegarsi a fondamento della richiesta, talche' non e' sufficiente un acquisto meramente in itinere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte