Sentenza 142/1991 (ECLI:IT:COST:1991:142)
Massima numero 17033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  18/03/1991;  Decisione del  18/03/1991
Deposito del 05/04/1991; Pubblicazione in G. U. 10/04/1991
Massime associate alla pronuncia:  17030  17031  17032


Titolo
SENT. 142/91 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -ANTICIPAZIONE PARZIALE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - REQUISITI: ACQUISTO DEFINITIVO DEL BENE E FORMALE DOCUMENTAZIONE NOTARILE - NON CONCEDIBILITA' DEL BENEFICIO IN CASO DI ACQUISTO IN ITINERE (PAGAMENTO DILAZIONATO) OVVERO ATTRAVERSO FATTISPECIE NEGOZIALI DIVERSE DALLA COMPRAVENDITA (NEL CASO DI SPECIE: ALLOGGI ASSEGNATI AI SOCI DI COOPERATIVA) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.

Testo
L'art. 2120, ottavo comma, lett. b), del codice civile, novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nel richiedere, ai fini dell'anticipazione parziale del trattamento di fine rapporto finalizzato all'acquisto della prima casa, il definitivo acquisto del bene documentato in atto notarile (v. massima B), contrasta con il canone di eguaglianza e razionalita' che discende dall'art. 3 Cost.. Cosi' come regolata dalla norma in questione, infatti, l'anticipazione non e' in concreto idonea a soddisfare la "necessita' dell'acquisto", che pure e' il fine perseguito dal legislatore. Eppertanto il requisito della definitivita', a parte l'elemento di alea che introduce perche' il lavoratore che aspira all'anticipazione deve perfezionare l'acquisto prima ancora di sapere se e in che misura l'anticipazione gli sara' concessa, non garantisce una pari opportunita' dei lavoratori per i quali l'anticipazione del trattamento di fine rapporto - la cui natura di retribuzione differita risulta accentuata nella legge n. 297 del 1982 - sia determinante per l'acquisto dell'alloggio, rispetto ai lavoratori che, dotati di maggiori dsisponibilita' economiche, siano anche senza l'anticipazione in grado di effettuarlo, e mal si concilia quindi con la rilevanza costituzionale, gia' evidenziata dalla Corte, della tutela dell'abitazione quale bene primario. Ne' ad escludere la incostituzionalita' della norma vale il fatto che la contrattazione collettiva, in base alla previsione (di clausole di miglior favore) dello stesso art. 2120, undicesimo comma, puo' consentire l'erogazione dell'anticipazione anche in caso di acquisto in itinere. Percio' - assorbito il profilo svolto in relazione all'art. 45 Cost. - l'art. 1, ottavo comma, lett. b) cod. civ. va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilita' di concessione dell'anticipazione dell'indennita' di fine rapporto in ipotesi di acquisto anche non definitivo, e quindi in itinere, comprovato con mezzi diversi dall'atto notarile purche' idonei, nella congruenza con le fattispecie acquisitive ipotizzabili, a dimostrare l'effettivita' dell'operazione negoziale in corso. - Sull'abitazione come bene primario: S. nn. 217/1988 e 404/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 45

Altri parametri e norme interposte