Sentenza 144/1991 (ECLI:IT:COST:1991:144)
Massima numero 17037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
18/03/1991; Decisione del
18/03/1991
Deposito del 05/04/1991; Pubblicazione in G. U. 10/04/1991
Titolo
SENT. 144/91 C. REATI TRIBUTARI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OMESSA FATTURAZIONE - MANCATA TEMPESTIVA REGOLARIZZAZIONE - OMESSA PREVISIONE PER I CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO DI UNA "SOGLIA MINIMA" DI NON RILEVANZA PENALE DELLE VIOLAZIONI COSI' COME STABILITO PER I CONTRIBUENTI IN REGIME ORDINARIO - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE -
SENT. 144/91 C. REATI TRIBUTARI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OMESSA FATTURAZIONE - MANCATA TEMPESTIVA REGOLARIZZAZIONE - OMESSA PREVISIONE PER I CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO DI UNA "SOGLIA MINIMA" DI NON RILEVANZA PENALE DELLE VIOLAZIONI COSI' COME STABILITO PER I CONTRIBUENTI IN REGIME ORDINARIO - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE -
Testo
La punibilita' di qualsiasi evasione all'I.V.A., indipendentemente da una soglia minima di una rilevanza penale, nei confronti del cessionario operante in regime forfettario, e' intesa ad impedirgli di sottrarsi al previsto obbligo di provvedere egli stesso alla regolarizzazione quando il cedente ometta la fatturazione, esigenza particolarmente impellente in quanto, in costanza di tale regime, il cessionario non solo non ha interesse a ricevere le fatture relative agli acquisti effettuati, ma anzi puo' avere il contrario interesse ad una artificiosa compressione dei costi al fine di dichiarare minori ricavi e quindi una minore base imponibile ai fini dell'imposizione diretta. Appare di conseguenza giustificata, sia sotto il profilo della ragionevolezza in se', sia del raffronto con la diversa disciplina prevista per il contribuente in regime ordinario, la previsione di un meccanismo punitivo maggiormente dissuasivo stabilito per i contribuenti in regime forfettario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, ventiseiesimo comma, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. in legge 17 febbraio 1985, n. 17, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
La punibilita' di qualsiasi evasione all'I.V.A., indipendentemente da una soglia minima di una rilevanza penale, nei confronti del cessionario operante in regime forfettario, e' intesa ad impedirgli di sottrarsi al previsto obbligo di provvedere egli stesso alla regolarizzazione quando il cedente ometta la fatturazione, esigenza particolarmente impellente in quanto, in costanza di tale regime, il cessionario non solo non ha interesse a ricevere le fatture relative agli acquisti effettuati, ma anzi puo' avere il contrario interesse ad una artificiosa compressione dei costi al fine di dichiarare minori ricavi e quindi una minore base imponibile ai fini dell'imposizione diretta. Appare di conseguenza giustificata, sia sotto il profilo della ragionevolezza in se', sia del raffronto con la diversa disciplina prevista per il contribuente in regime ordinario, la previsione di un meccanismo punitivo maggiormente dissuasivo stabilito per i contribuenti in regime forfettario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, ventiseiesimo comma, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. in legge 17 febbraio 1985, n. 17, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte