Sentenza 145/1991 (ECLI:IT:COST:1991:145)
Massima numero 17072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  20/03/1991;  Decisione del  20/03/1991
Deposito del 05/04/1991; Pubblicazione in G. U. 10/04/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 145/91. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL P.M. - ASSERITO POTERE DELLO STESSO DI NON TRASMETTERE GLI ATTI PROCESSUALI IN SUO POSSESSO - CONSEGUENTE DENUNCIATA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI COGNIZIONE DEL G.I.P. E DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 416, secondo comma, cod. proc. pen., nella sua corretta lettura, non conferisce al P.M. un potere di scelta degli atti da trasmettere al giudice per le indagini preliminari insieme con la richiesta di rinvio a giudizio, imponendo allo stesso P.M. l'obbligo di trasmettere l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini. Conseguentemente la trasmissione dell'intero fascicolo processuale da parte del P.M. comporta, da un lato, che nessun atto inerente alle indagini espletate fino all'udienza preliminare possa essere sottratto alla piena conoscenza delle parti e dall'altro, che nessuna indebita limitazione possa essere apposta alla cognizione del giudice per le indagini preliminari ai fini dell'adozione delle determinazioni allo stesso spettanti. Pertanto, nessuna lesione dei diritti garantiti e protetti dagli art. 24, 101 e 102 Cost. puo' essere lamentata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost., dell'art. 416, secondo comma, cod. proc. pen.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte