Ordinanza 152/1991 (ECLI:IT:COST:1991:152)
Massima numero 17101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 12/04/1991; Pubblicazione in G. U. 17/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
17149
Titolo
ORD. 152/91 A. REATI TRIBUTARI - REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO - DICHIARAZIONI INFEDELI - CONFIGURABILITA' DEL DELITTO DI FRODE FISCALE - ESTREMI - SOSTITUZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON NUOVA NORMA NON RETROATTIVA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE.
ORD. 152/91 A. REATI TRIBUTARI - REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO - DICHIARAZIONI INFEDELI - CONFIGURABILITA' DEL DELITTO DI FRODE FISCALE - ESTREMI - SOSTITUZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON NUOVA NORMA NON RETROATTIVA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - ESCLUSIONE.
Testo
La modifica dell'art. 4, comma primo, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, (concernente gli estremi in presenza dei quali la dichiarazione infedele dei redditi e' configurabile come frode fiscale) da parte dell'art. 6, primo comma, lett. f), del decreto legge 16 marzo 1991, n. 83, non e' compresa fra le innovazioni a cui l'art. 7 dello stesso decreto-legge n. 7 del 1991, in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha dato efficacia retroattiva. Di conseguenza, essendo l'art. 4 del decreto legge del 1982 tuttora applicabile ai fatti oggetto dei processi a quibus, nei giudizi di legittimita' costituzionale vertenti su tale disposizione, il sopravvenire della nuova norma non comporta la restituzione degli atti all'autorita' rimettente per un riesame della rilevanza della questione. - Nello stesso senso, con riferimento alle identiche prescrizioni del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, non convertito in legge: S. n. 35/1991.
La modifica dell'art. 4, comma primo, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, (concernente gli estremi in presenza dei quali la dichiarazione infedele dei redditi e' configurabile come frode fiscale) da parte dell'art. 6, primo comma, lett. f), del decreto legge 16 marzo 1991, n. 83, non e' compresa fra le innovazioni a cui l'art. 7 dello stesso decreto-legge n. 7 del 1991, in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha dato efficacia retroattiva. Di conseguenza, essendo l'art. 4 del decreto legge del 1982 tuttora applicabile ai fatti oggetto dei processi a quibus, nei giudizi di legittimita' costituzionale vertenti su tale disposizione, il sopravvenire della nuova norma non comporta la restituzione degli atti all'autorita' rimettente per un riesame della rilevanza della questione. - Nello stesso senso, con riferimento alle identiche prescrizioni del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, non convertito in legge: S. n. 35/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte