Sentenza 156/1991 (ECLI:IT:COST:1991:156)
Massima numero 17083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  08/04/1991;  Decisione del  08/04/1991
Deposito del 12/04/1991; Pubblicazione in G. U. 17/04/1991
Massime associate alla pronuncia:  17084  17085


Titolo
SENT. 156/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA AI FINI DELL'ESTENSIONE AI CREDITI PREVIDENZIALI DELLA DISPOSIZIONE DELL'ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL CREDITORE FRA I "MODESTI CONSUMATORI" - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER LA ASSERITA NON APPARTENENZA DELL'ATTORE, NEL GIUDIZIO A QUO, A TALE CATEGORIA - REIEZIONE.

Testo
Quando - come nel caso di specie appare chiaramente dalla motivazione della ordinanza di rimessione - nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442, in relazione all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., si miri ad ottenere che, riguardo ai crediti previdenziali, in caso di ritardato pagamento, la disciplina generale del codice civile sia sostituita da una regola speciale di rivalutazione automatica operante indipendentemente dalla prova del danno, perde rilevanza la classificazione del creditore tra i "modesti consumatori". Di conseguenza il richiamo, nel dispositivo della suddetta ordinanza, alla categoria del modesto consumatore non va inteso come limite del "petitum", ma soltanto come una coloritura riferita all'ipotesi sociologicamente piu' importante, e va quindi respinta la eccezione di inammissibilita' opposta in base all'assunto che il creditore che ha promosso il giudizio a quo, chiedendo rivalutazione e interessi su una rendita per infortunio, non sarebbe classificabile come "modesto consumatore".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte