Sentenza 156/1991 (ECLI:IT:COST:1991:156)
Massima numero 17084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 12/04/1991; Pubblicazione in G. U. 17/04/1991
Titolo
SENT. 156/91 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - APPLICABILITA' - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE COMPARATIVA - FATTI IMPEDITIVI - DIVERSITA' STRUTTURALE DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - CARATTERE NON ASSOLUTO DI TALE CRITERIO - RILEVANZA DEL "PROFILO FUNZIONALE".
SENT. 156/91 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - APPLICABILITA' - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE COMPARATIVA - FATTI IMPEDITIVI - DIVERSITA' STRUTTURALE DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - CARATTERE NON ASSOLUTO DI TALE CRITERIO - RILEVANZA DEL "PROFILO FUNZIONALE".
Testo
Il criterio, secondo cui, ai fini del principio di eguaglianza, e' determinante, per impedire una valutazione comparativa, la diversita' strutturale delle situazioni raffrontate, benche' sicuramente valido nei contesti in cui e' stato ritenuto applicabile, non puo' tuttavia essere assolutizzato. Quando sia in discussione non una diversita' di fattispecie, ma una diversita' di disciplina, (come, nel caso di specie, quella dei crediti retributivi e dei crediti previdenziali per quanto riguarda il risarcimento del danno causato dal ritardo dell'adempimento) vale l'opposto e anch'esso gia' enunciato criterio, per cui, ai fini della valutazione comparativa di due discipline alla stregua del principio di eguaglianza, rileva piuttosto il profilo funzionale che quello strutturale. - Sul criterio della "diversita' strutturale": S. nn. 46/1983, 350/1990, 55/1991; - Sulla rilevanza del "profilo funzionale": S. n. 1045/1988.
Il criterio, secondo cui, ai fini del principio di eguaglianza, e' determinante, per impedire una valutazione comparativa, la diversita' strutturale delle situazioni raffrontate, benche' sicuramente valido nei contesti in cui e' stato ritenuto applicabile, non puo' tuttavia essere assolutizzato. Quando sia in discussione non una diversita' di fattispecie, ma una diversita' di disciplina, (come, nel caso di specie, quella dei crediti retributivi e dei crediti previdenziali per quanto riguarda il risarcimento del danno causato dal ritardo dell'adempimento) vale l'opposto e anch'esso gia' enunciato criterio, per cui, ai fini della valutazione comparativa di due discipline alla stregua del principio di eguaglianza, rileva piuttosto il profilo funzionale che quello strutturale. - Sul criterio della "diversita' strutturale": S. nn. 46/1983, 350/1990, 55/1991; - Sulla rilevanza del "profilo funzionale": S. n. 1045/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte