Sentenza 156/1991 (ECLI:IT:COST:1991:156)
Massima numero 17085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 12/04/1991; Pubblicazione in G. U. 17/04/1991
Titolo
SENT. 156/91 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA (RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI) PREVISTA DALL'ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DEI CREDITI DI LAVORO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INCIDENZA SULLA GARANZIA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - EFFETTI - LIMITI - IMPOSSIBILE ESTENSIONE DELLE NORME SULLA DECORRENZA.
SENT. 156/91 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA (RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI) PREVISTA DALL'ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DEI CREDITI DI LAVORO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INCIDENZA SULLA GARANZIA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - EFFETTI - LIMITI - IMPOSSIBILE ESTENSIONE DELLE NORME SULLA DECORRENZA.
Testo
La inapplicabilita' ai crediti previdenziali della regola del cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali stabilita dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. per i crediti di retribuzione, si pone in contrasto non solo con l'art. 3 Cost., (v. massima B) ma anche con l'art. 38 Cost., in quanto i crediti per le prestazioni previdenziali sono assimilabili, sotto l'aspetto funzionale, ai crediti di retribuzione, avendo la funzione di surrogare o integrare un reddito da lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli eventi considerati dall'art. 38, secondo comma, Cost., cosicche' per il tramite di tale norma si rende applicabile anche alle prestazioni previdenziali l'art. 36, primo comma, Cost. quale parametro delle "esigenze di vita" dei lavoratori. Tuttavia, data la incompatibilita', con le esigenze organizzative e di gestione degli enti pubblici previdenziali, della regola posta dall'art. 1219, secondo comma, n. 3, cod. civ., applicabile ai crediti di lavoro, per cui il debitore e' automaticamente in mora, sui crediti previdenziali gli interessi legali e la rivalutazione delle somme dovute dovranno decorrere dalla data del provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato (arg. ex art. 47, quarto comma, d. P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e 7 legge 11 agosto 1973, n. 533, in relazione all' art. 1219, secondo comma, n. 2, cod. civ.). Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti relativi a prestazioni previdenziali, deve determinare, oltre gli interessi in misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'I.S.T.A.T. per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilita' dell'istituto o ente debitore per il ritardato pagamento. - Sull'applicabilita' anche alle prestazioni previdenziali dell'art. 36, primo comma, Cost.: S. n. 119/1991; - Sull'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. come modo di attuazione dell'art. 36 Cost.: S. n. 204/1989.
La inapplicabilita' ai crediti previdenziali della regola del cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali stabilita dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. per i crediti di retribuzione, si pone in contrasto non solo con l'art. 3 Cost., (v. massima B) ma anche con l'art. 38 Cost., in quanto i crediti per le prestazioni previdenziali sono assimilabili, sotto l'aspetto funzionale, ai crediti di retribuzione, avendo la funzione di surrogare o integrare un reddito da lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli eventi considerati dall'art. 38, secondo comma, Cost., cosicche' per il tramite di tale norma si rende applicabile anche alle prestazioni previdenziali l'art. 36, primo comma, Cost. quale parametro delle "esigenze di vita" dei lavoratori. Tuttavia, data la incompatibilita', con le esigenze organizzative e di gestione degli enti pubblici previdenziali, della regola posta dall'art. 1219, secondo comma, n. 3, cod. civ., applicabile ai crediti di lavoro, per cui il debitore e' automaticamente in mora, sui crediti previdenziali gli interessi legali e la rivalutazione delle somme dovute dovranno decorrere dalla data del provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato (arg. ex art. 47, quarto comma, d. P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e 7 legge 11 agosto 1973, n. 533, in relazione all' art. 1219, secondo comma, n. 2, cod. civ.). Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti relativi a prestazioni previdenziali, deve determinare, oltre gli interessi in misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'I.S.T.A.T. per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilita' dell'istituto o ente debitore per il ritardato pagamento. - Sull'applicabilita' anche alle prestazioni previdenziali dell'art. 36, primo comma, Cost.: S. n. 119/1991; - Sull'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. come modo di attuazione dell'art. 36 Cost.: S. n. 204/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte