Sentenza 157/1991 (ECLI:IT:COST:1991:157)
Massima numero 17110
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GALLO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 18/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 157/91. COMUNITA' EUROPEE - DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE NELL'AMBITO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PER LAMENTATA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI - DIFETTO DI PRESUPPOSTI - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 157/91. COMUNITA' EUROPEE - DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE NELL'AMBITO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PER LAMENTATA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI - DIFETTO DI PRESUPPOSTI - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
Come risulta dall'elenco delle competenze indicate nell'art. 2, il regolamento di organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, emanato con D.P.C.M. 30 aprile 1990, n. 150, si limita ad organizzare, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, il dipartimento, attribuendogli soltanto funzioni gia' esercitate dalla Presidenza e, in qualche caso, da altri ministeri. Il regolamento, percio', non puo' ritenersi lesivo, neppure potenzialmente, delle competenze regionali, ne' per la forma adottata (decreto del Presidente del Consiglio anziche', come si assume richiesto dalla legge n. 183 del 1977, decreto del Presidente della Repubblica), ne' sotto l'aspetto sostanziale, dovendo evidentemente le previsioni che esso contiene, ove possano avere qualche riflesso in ordine a tali competenze, essere coordinate con le norme vigenti che le riguardano, destinate certamente a prevalere su una fonte secondaria, quale il regolamento in questione e'. Nulla vieta peraltro alle regioni di promuovere, secondo le regole generali, il sindacato su atti che, in concreto, dovessero risultare invasivi di loro attribuzioni. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto con ricorso della Regione Toscana nei confronti dello Stato, in relazione al D.P.C.M. 30 aprile 1990, n. 150).
Come risulta dall'elenco delle competenze indicate nell'art. 2, il regolamento di organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, emanato con D.P.C.M. 30 aprile 1990, n. 150, si limita ad organizzare, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, il dipartimento, attribuendogli soltanto funzioni gia' esercitate dalla Presidenza e, in qualche caso, da altri ministeri. Il regolamento, percio', non puo' ritenersi lesivo, neppure potenzialmente, delle competenze regionali, ne' per la forma adottata (decreto del Presidente del Consiglio anziche', come si assume richiesto dalla legge n. 183 del 1977, decreto del Presidente della Repubblica), ne' sotto l'aspetto sostanziale, dovendo evidentemente le previsioni che esso contiene, ove possano avere qualche riflesso in ordine a tali competenze, essere coordinate con le norme vigenti che le riguardano, destinate certamente a prevalere su una fonte secondaria, quale il regolamento in questione e'. Nulla vieta peraltro alle regioni di promuovere, secondo le regole generali, il sindacato su atti che, in concreto, dovessero risultare invasivi di loro attribuzioni. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto con ricorso della Regione Toscana nei confronti dello Stato, in relazione al D.P.C.M. 30 aprile 1990, n. 150).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 95
co. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 16/04/1987
n. 183
art. 1
legge 09/03/1989
n. 86
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 4
legge 09/03/1989
n. 86
art. 0
regolamento cee
n. 0
art. 0