Sentenza 158/1991 (ECLI:IT:COST:1991:158)
Massima numero 17090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 18/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
17091
Titolo
SENT. 158/91 A. FILIAZIONE - RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE - IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI VERIDICITA' - IMPRESCRITTIBILITA' - RICHIAMO ALLA GARANZIA DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, NELLA FORMAZIONE SOCIALE FAMIGLIA - ININFLUENZA, IN MANCANZA DEL PRESUPPOSTO DELLA VERITA' DELLA FILIAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 158/91 A. FILIAZIONE - RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE - IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI VERIDICITA' - IMPRESCRITTIBILITA' - RICHIAMO ALLA GARANZIA DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, NELLA FORMAZIONE SOCIALE FAMIGLIA - ININFLUENZA, IN MANCANZA DEL PRESUPPOSTO DELLA VERITA' DELLA FILIAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
In caso di impugnazione, per difetto di veridicita', del riconoscimento del figlio naturale da parte dell'autore, non puo' farsi valere, come causa di contrasto della prevista imprescrittibilita' dell'azione con l'art. 2 della Costituzione, lo scioglimento dai vincoli assunti dal pseudo-genitore verso il preteso figlio (ex art. 261 del codice civile). L'inderogabilita' dei doveri di solidarieta' ivi richiamati, nella specifica formazione sociale costituita dalla famiglia, di cui agli artt. 29 e 30 Cost., non e' invocabile quando il legame familiare venga meno perche' privato del fondamento della verita' della filiazione. Ne' quel legame e' automaticamente surrogabile in equivalenza con l'altro della c.d. famiglia degli affetti, dato che quello e' radicato legalmente in una dichiarazione di scienza rivelativa della procreazione, e questo invece in un atto di volonta', che ha per presupposto l'assenza di un vincolo di sangue. Conseguentemente i parametri costituzionali su richiamati non hanno forza per subordinare e modificare il principio dell'ordinamento, per cui ogni falsa apparenza di stato deve cadere, che modella la norma di cui all'art. 263 del codice civile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 10, 29 e 30 Cost., dell'art. 263 cod. civ.).
In caso di impugnazione, per difetto di veridicita', del riconoscimento del figlio naturale da parte dell'autore, non puo' farsi valere, come causa di contrasto della prevista imprescrittibilita' dell'azione con l'art. 2 della Costituzione, lo scioglimento dai vincoli assunti dal pseudo-genitore verso il preteso figlio (ex art. 261 del codice civile). L'inderogabilita' dei doveri di solidarieta' ivi richiamati, nella specifica formazione sociale costituita dalla famiglia, di cui agli artt. 29 e 30 Cost., non e' invocabile quando il legame familiare venga meno perche' privato del fondamento della verita' della filiazione. Ne' quel legame e' automaticamente surrogabile in equivalenza con l'altro della c.d. famiglia degli affetti, dato che quello e' radicato legalmente in una dichiarazione di scienza rivelativa della procreazione, e questo invece in un atto di volonta', che ha per presupposto l'assenza di un vincolo di sangue. Conseguentemente i parametri costituzionali su richiamati non hanno forza per subordinare e modificare il principio dell'ordinamento, per cui ogni falsa apparenza di stato deve cadere, che modella la norma di cui all'art. 263 del codice civile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 10, 29 e 30 Cost., dell'art. 263 cod. civ.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte