Sentenza 158/1991 (ECLI:IT:COST:1991:158)
Massima numero 17091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 18/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
17090
Titolo
SENT. 158/91 B. FILIAZIONE - RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE - IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI VERIDICITA' - IMPRESCRITTIBILITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'AZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI FIGLIO LEGITTIMO, SOTTOPOSTA A TERMINE DI DECADENZA ANNUALE - INSUSSISTENZA - SITUAZIONI NON SUSCETTIBILI DI COMPARAZIONE - SOSTITUZIONE DI UN TERMINE ALLA IMPRESCRITTIBILITA' PER TEMPERARNE IL RIGORE - POSSIBILITA' SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 158/91 B. FILIAZIONE - RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE - IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI VERIDICITA' - IMPRESCRITTIBILITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'AZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI FIGLIO LEGITTIMO, SOTTOPOSTA A TERMINE DI DECADENZA ANNUALE - INSUSSISTENZA - SITUAZIONI NON SUSCETTIBILI DI COMPARAZIONE - SOSTITUZIONE DI UN TERMINE ALLA IMPRESCRITTIBILITA' PER TEMPERARNE IL RIGORE - POSSIBILITA' SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il profilo di disparita' di trattamento tra il figlio naturale riconosciuto, permanentemente esposto alla perdita del proprio status, data la imprescrittibilita' dell'azione ex art. 263 del codice civile, e il figlio legittimo, per il cui disconoscimento il padre dispone di azione sottoposta a termine di decadenza annale ex art. 244 del codice civile, non sussiste. Le due situazioni non sono comparabili, dato che per la prima vale il principio superiore che ogni falsa apparenza di status deve cadere, da cui la imprescrittibilita' dell'azione; per la seconda vale la presunzione " pater est is quem iustae nuptiae demonstrant " superabile solo - per il "favor legitimitatis" - con la decadenza nel breve termine di un anno dell'azione di disconoscimento. D'altra parte, pur non ignorandosi che alla coscienza collettiva la norma in questione potrebbe apparire eccessivamente rigorosa, va ricordato che, qualora si volesse bilanciare al riguardo la incertezza della durata dello status del riconosciuto con l'interesse sociale alla sua verita', la Corte ha gia' statuito che non il giudice delle leggi ma solo il legislatore potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilita' disposta dall'art. 263 del codice civile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 263 cod. civ.) - S. n. 134/1985.
Il profilo di disparita' di trattamento tra il figlio naturale riconosciuto, permanentemente esposto alla perdita del proprio status, data la imprescrittibilita' dell'azione ex art. 263 del codice civile, e il figlio legittimo, per il cui disconoscimento il padre dispone di azione sottoposta a termine di decadenza annale ex art. 244 del codice civile, non sussiste. Le due situazioni non sono comparabili, dato che per la prima vale il principio superiore che ogni falsa apparenza di status deve cadere, da cui la imprescrittibilita' dell'azione; per la seconda vale la presunzione " pater est is quem iustae nuptiae demonstrant " superabile solo - per il "favor legitimitatis" - con la decadenza nel breve termine di un anno dell'azione di disconoscimento. D'altra parte, pur non ignorandosi che alla coscienza collettiva la norma in questione potrebbe apparire eccessivamente rigorosa, va ricordato che, qualora si volesse bilanciare al riguardo la incertezza della durata dello status del riconosciuto con l'interesse sociale alla sua verita', la Corte ha gia' statuito che non il giudice delle leggi ma solo il legislatore potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilita' disposta dall'art. 263 del codice civile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 263 cod. civ.) - S. n. 134/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte