Sentenza 159/1991 (ECLI:IT:COST:1991:159)
Massima numero 17180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 18/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
17181
Titolo
SENT. 159/91 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA - PRECARIATO - PERSONALE ESPERTO - "ESPERTI" IN SERVIZIO NELL'ANNO SCOLASTICO 1980-81 E NELL'ANNO SCOLASTICO 1981-82 - IMMISSIONE IN RUOLO SOLO DEI PRIMI E NON ANCHE DEI SECONDI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE DOCENTE - GIUSTIFICAZIONE IN BASE ALLA NOMINA PROVVEDITORIALE, PREVISTA SOLO PER I DOCENTI, E RELATIVE GARANZIE PROCEDIMENTALI - ESERCIZIO LEGITTIMO DI DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 159/91 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA - PRECARIATO - PERSONALE ESPERTO - "ESPERTI" IN SERVIZIO NELL'ANNO SCOLASTICO 1980-81 E NELL'ANNO SCOLASTICO 1981-82 - IMMISSIONE IN RUOLO SOLO DEI PRIMI E NON ANCHE DEI SECONDI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE DOCENTE - GIUSTIFICAZIONE IN BASE ALLA NOMINA PROVVEDITORIALE, PREVISTA SOLO PER I DOCENTI, E RELATIVE GARANZIE PROCEDIMENTALI - ESERCIZIO LEGITTIMO DI DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La non assimilabilita' (nell'ambito della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) del personale esperto al personale docente, sotto il profilo della garanzia procedimentale - partecipazione a graduatorie provinciali - ai fini della nomina provveditoriale, che sussiste per questo soltanto, non per quello, rende non censurabile la scelta del legislatore di far cadere una cesura temporale tra l'anno scolastico 1980-81 e 1981-82, per limitare l'immissione in ruolo al solo personale esperto in servizio nel primo dei due anni indicati. Trattandosi di personale designato in sede locale da organi interni degli Istituti professionali, quali le Giunte esecutive, la sola omogeneita' del reclutamento non ha forza di vincolare il legislatore a eguale trattamento, limitativo di scelte discrezionali fondate su evidenti giustificazioni di buon andamento dell'organizzazione scolastica. Se la legge n. 270 del 1982 tendeva ad eliminare il precariato esistente, con il decreto-legge n. 140 del 1988 il legislatore non irragionevolmente vuole richiedere per il personale da immettere in ruolo un requisito selettivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Riguardo all'immissione in ruolo del personale docente (supplenti e incaricati) in servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82: S. n. 249/1986.
La non assimilabilita' (nell'ambito della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) del personale esperto al personale docente, sotto il profilo della garanzia procedimentale - partecipazione a graduatorie provinciali - ai fini della nomina provveditoriale, che sussiste per questo soltanto, non per quello, rende non censurabile la scelta del legislatore di far cadere una cesura temporale tra l'anno scolastico 1980-81 e 1981-82, per limitare l'immissione in ruolo al solo personale esperto in servizio nel primo dei due anni indicati. Trattandosi di personale designato in sede locale da organi interni degli Istituti professionali, quali le Giunte esecutive, la sola omogeneita' del reclutamento non ha forza di vincolare il legislatore a eguale trattamento, limitativo di scelte discrezionali fondate su evidenti giustificazioni di buon andamento dell'organizzazione scolastica. Se la legge n. 270 del 1982 tendeva ad eliminare il precariato esistente, con il decreto-legge n. 140 del 1988 il legislatore non irragionevolmente vuole richiedere per il personale da immettere in ruolo un requisito selettivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Riguardo all'immissione in ruolo del personale docente (supplenti e incaricati) in servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82: S. n. 249/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte