Sentenza 159/1991 (ECLI:IT:COST:1991:159)
Massima numero 17181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 18/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
17180
Titolo
SENT. 159/91 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - DISCRIMINAZIONE LEGISLATIVA ALL'INTERNO DI UNA STESSA CATEGORIA, FONDATA SU UNA CESURA TEMPORALE - ESERCIZIO NON ARBITRARIO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - COSTITUZIONALITA' - FATTISPECIE.
SENT. 159/91 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - DISCRIMINAZIONE LEGISLATIVA ALL'INTERNO DI UNA STESSA CATEGORIA, FONDATA SU UNA CESURA TEMPORALE - ESERCIZIO NON ARBITRARIO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - COSTITUZIONALITA' - FATTISPECIE.
Testo
Non offende il principio di eguaglianza il legislatore che discrimini all'interno di una stessa categoria usando di una cesura temporale che esprime un mutamento non arbitrario di fini ricompresi nella sua discrezionalita'. (Fattispecie relativa al differente trattamento, ai fini della immissione in ruolo, tra il personale esperto nominato per l'anno scolastico 1980-81 e quello nominato per l'anno scolastico 1981-82).
Non offende il principio di eguaglianza il legislatore che discrimini all'interno di una stessa categoria usando di una cesura temporale che esprime un mutamento non arbitrario di fini ricompresi nella sua discrezionalita'. (Fattispecie relativa al differente trattamento, ai fini della immissione in ruolo, tra il personale esperto nominato per l'anno scolastico 1980-81 e quello nominato per l'anno scolastico 1981-82).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte