Ordinanza 166/1991 (ECLI:IT:COST:1991:166)
Massima numero 17163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  08/04/1991;  Decisione del  08/04/1991
Deposito del 18/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 166/91. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - IPOTESI DI REATO NON ENUNCIATO NELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO, NE' CONNESSA AI REATI CONTESTATI - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO - INATTIVITA' DEL P.M.- MANCATA PREVISIONE DI UN CONTROLLO GIURISDIZIONALE SULL'OPERATO DELL'ACCUSA - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AD ANALOGHE SITUAZIONI (ART. 409 C.P.P.) - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disposizione dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. pen. che disciplina le "nuove contestazioni" nel corso dell'udienza preliminare, stabilendo che "se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato", non viola il principio di obbligatorieta' dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. poiche' il pubblico ministero - quando nel corso dell'udienza preliminare risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo che configuri un reato perseguibile d'ufficio - puo' scegliere se esercitare per tale fatto un'azione penale separata o procedere, con il consenso dell'imputato, alla nuova contestazione nell'ambito del processo gia' in corso. Conseguentemente non ha neppure fondamento l'altra censura di illegittimita' costituzionale formulata sul presupposto di una ingiustificata diversita' - sotto il profilo del controllo giurisdizionale sull'obbligatorio esercizio dell'azione penale - tra la disciplina dell'archiviazione dettata dall'art. 409 del codice di procedura penale e la disciplina delle "nuove contestazioni" in udienza contenuta nella norma impugnata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale in relazione agli artt. 112 e 3 della Cost.). - Con identica decisione riguardo al profilo relativo all'art. 112 Cost. : O. n. 11/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte