Sentenza 167/1991 (ECLI:IT:COST:1991:167)
Massima numero 17088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 18/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
17089
Titolo
SENT. 167/91 A. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - CESSIONE DI VEICOLI NON " ADATTATI " A PORTATORI DI HANDICAP NON IN GRADO DI MUOVERSI SENZA PARTICOLARI AUSILI - AGEVOLAZIONI FISCALI: ALIQUOTA RIDOTTA - OMESSA PREVISIONE - CENSURA INCIDENTE SULLE SCELTE DEI FINI DI POLITICA SOCIALE, DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 167/91 A. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - CESSIONE DI VEICOLI NON " ADATTATI " A PORTATORI DI HANDICAP NON IN GRADO DI MUOVERSI SENZA PARTICOLARI AUSILI - AGEVOLAZIONI FISCALI: ALIQUOTA RIDOTTA - OMESSA PREVISIONE - CENSURA INCIDENTE SULLE SCELTE DEI FINI DI POLITICA SOCIALE, DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata previsione di un'agevolazione fiscale (nella specie: riduzione dell'aliquota I.V.A.) per l'acquisto di autoveicoli "non adattati" allo scopo di soddisfare l'esigenza del trasporto degli handicappati non in grado di muoversi senza particolari ausili, ma che possono usufruire di veicoli in tutto eguali a quelli utilizzati da soggetti non portatori di handicap, non e' costituzionalmente censurabile, incidendo, tale censura, sulla scelta dei fini di politica sociale che e' demandata esclusivamente alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, Cost., dell'art. 1, primo comma, legge 9 aprile 1986, n. 97).
La mancata previsione di un'agevolazione fiscale (nella specie: riduzione dell'aliquota I.V.A.) per l'acquisto di autoveicoli "non adattati" allo scopo di soddisfare l'esigenza del trasporto degli handicappati non in grado di muoversi senza particolari ausili, ma che possono usufruire di veicoli in tutto eguali a quelli utilizzati da soggetti non portatori di handicap, non e' costituzionalmente censurabile, incidendo, tale censura, sulla scelta dei fini di politica sociale che e' demandata esclusivamente alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, Cost., dell'art. 1, primo comma, legge 9 aprile 1986, n. 97).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte