Sentenza 167/1991 (ECLI:IT:COST:1991:167)
Massima numero 17089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 18/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
17088
Titolo
SENT. 167/91 B. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - CESSIONE DI "VEICOLI ADATTATI" PER PORTATORI DI HANDICAP - AGEVOLAZIONI FISCALI: ALIQUOTA RIDOTTA - BENEFICIO CONCESSO AI SOLI TITOLARI DI PATENTE F - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, ANCHE SOSTANZIALE, E DELLA GARANZIA DELLA DIGNITA' DELL'UOMO SOTTO IL PROFILO DELLA SALUTE FISICA - QUESTIONE RISOLUBILE SOLO CON UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' - INVITO PER L'ADEMPIMENTO DI VOTO GIA' ESPRESSO IN SEDE LEGISLATIVA.
SENT. 167/91 B. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - CESSIONE DI "VEICOLI ADATTATI" PER PORTATORI DI HANDICAP - AGEVOLAZIONI FISCALI: ALIQUOTA RIDOTTA - BENEFICIO CONCESSO AI SOLI TITOLARI DI PATENTE F - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, ANCHE SOSTANZIALE, E DELLA GARANZIA DELLA DIGNITA' DELL'UOMO SOTTO IL PROFILO DELLA SALUTE FISICA - QUESTIONE RISOLUBILE SOLO CON UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' - INVITO PER L'ADEMPIMENTO DI VOTO GIA' ESPRESSO IN SEDE LEGISLATIVA.
Testo
Benche' appaia plausibilmente formulata in relazione ai parametri costituzionali invocati, va ritenuta inammissibile la censura avanzata contro la limitazione dell'agevolazione fiscale ai soli acquirenti di autoveicoli "adattati negli organi di guida", con ingiustificata trascuranza di tutte le ipotesi di veicoli diversamente "adattati" per il trasporto degli handicappati (che non hanno conseguito o non possono conseguire - magari per handicaps piu' gravi - la patente, ma hanno nondimeno esigenze di trasporto mediante veicoli adattati), in quanto sollecita un intervento della Corte diretto, attraverso la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma nella parte in cui non estende il beneficio alle cessioni di veicoli riguardanti i portatori di handicap non titolari di patente F. Va infatti lasciato al legislatore dettare in materia una disciplina articolata con riferimento alle varie ipotesi di adattamento dei veicoli a seconda dei vari tipi di handicap, e delle possibili garanzie per assicurare che i veicoli "adattati" siano destinabili, o effettivamente destinati, al trasporto di handicappati. Allo stesso legislatore, comunque, va rivolta in tal senso viva raccomandazione per un intervento risolutore, in adempimento del voto espresso nell'ordine del giorno approvato dalla Camera nella seduta del 2 aprile 1986. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, Cost., dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986, n. 97.)
Benche' appaia plausibilmente formulata in relazione ai parametri costituzionali invocati, va ritenuta inammissibile la censura avanzata contro la limitazione dell'agevolazione fiscale ai soli acquirenti di autoveicoli "adattati negli organi di guida", con ingiustificata trascuranza di tutte le ipotesi di veicoli diversamente "adattati" per il trasporto degli handicappati (che non hanno conseguito o non possono conseguire - magari per handicaps piu' gravi - la patente, ma hanno nondimeno esigenze di trasporto mediante veicoli adattati), in quanto sollecita un intervento della Corte diretto, attraverso la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma nella parte in cui non estende il beneficio alle cessioni di veicoli riguardanti i portatori di handicap non titolari di patente F. Va infatti lasciato al legislatore dettare in materia una disciplina articolata con riferimento alle varie ipotesi di adattamento dei veicoli a seconda dei vari tipi di handicap, e delle possibili garanzie per assicurare che i veicoli "adattati" siano destinabili, o effettivamente destinati, al trasporto di handicappati. Allo stesso legislatore, comunque, va rivolta in tal senso viva raccomandazione per un intervento risolutore, in adempimento del voto espresso nell'ordine del giorno approvato dalla Camera nella seduta del 2 aprile 1986. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, Cost., dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986, n. 97.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte