Sentenza 156/2021 (ECLI:IT:COST:2021:156)
Massima numero 44077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
09/06/2021; Decisione del
09/06/2021
Deposito del 20/07/2021; Pubblicazione in G. U. 21/07/2021
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie - Piano straordinario per la sua valorizzazione o dismissione, da attuare anche mediante conferimenti a fondi immobiliari esistenti - Violazione dei principi statali del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie - Piano straordinario per la sua valorizzazione o dismissione, da attuare anche mediante conferimenti a fondi immobiliari esistenti - Violazione dei principi statali del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, che demanda alla Giunta regionale la promozione di un piano straordinario per la valorizzazione o dismissione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie, da attuare anche mediante conferimenti a fondi immobiliari esistenti. La norma impugnata dal Governo - nel perseguire espressamente il fine di ridurre gli oneri, gravanti sul bilancio regionale, del mutuo a suo tempo contratto per estinguere i debiti sanitari anteriori al 2006 -contrasta con il principio di cui all'art. 29, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 118 del 2011, in base al quale la dismissione dei beni immobili degli enti sanitari genera disponibilità che non costituiscono proventi di gestione e che devono essere mantenute nel patrimonio netto. L'inserimento del cespite dell'ente sanitario nel piano straordinario di valorizzazione o dismissione ne comporta, infatti, l'uscita dal circuito del finanziamento degli investimenti sanitari, facendo sì che le disponibilità generate dalla sua dismissione vengano sviate dalla destinazione al reinvestimento per essere utilizzate in maniera non consentita a coprire spese correnti quali sono, nella specie, le rate di un mutuo. (Precedente citato: sentenza n. 157 del 2020).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, che demanda alla Giunta regionale la promozione di un piano straordinario per la valorizzazione o dismissione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie, da attuare anche mediante conferimenti a fondi immobiliari esistenti. La norma impugnata dal Governo - nel perseguire espressamente il fine di ridurre gli oneri, gravanti sul bilancio regionale, del mutuo a suo tempo contratto per estinguere i debiti sanitari anteriori al 2006 -contrasta con il principio di cui all'art. 29, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 118 del 2011, in base al quale la dismissione dei beni immobili degli enti sanitari genera disponibilità che non costituiscono proventi di gestione e che devono essere mantenute nel patrimonio netto. L'inserimento del cespite dell'ente sanitario nel piano straordinario di valorizzazione o dismissione ne comporta, infatti, l'uscita dal circuito del finanziamento degli investimenti sanitari, facendo sì che le disponibilità generate dalla sua dismissione vengano sviate dalla destinazione al reinvestimento per essere utilizzate in maniera non consentita a coprire spese correnti quali sono, nella specie, le rate di un mutuo. (Precedente citato: sentenza n. 157 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
19/07/2019
n. 13
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. 29
co. 1 lett. c)