Referendum - Referendum abrogativo - Richiesta di abrogazione dell'art. 26, comma 4, del d.lgs. n 81 del 2018 che esclude, al secondo periodo, la responsabilità solidale dell'imprenditore committente per i danni prodotti dai rischi tipici delle attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici - Estraneità alle materie per cui l'art. 75 Cost. esclude l'istituto - Matrice razionalmente unitaria - Chiarezza, omogeneità e univocità - Struttura coerente con l'esito desiderato - Carattere ablativo che pone al corpo elettorale un'alternativa netta, con salvaguardia della libertà dell'elettore - Ammissibilità della richiesta. (Classif. 214002).
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2008, limitatamente alle parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.» Tale disposizione, contenuta nel secondo periodo del comma 4, esclude la responsabilità in solido dell’imprenditore committente con l’appaltatore e i subappaltatori per i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore/subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL o dell’IPSEMA per i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici/subappaltatrici. Nessuna ragione di ordine costituzionale osta all’ammissibilità della richiesta: la norma oggetto del quesito non interferisce con le materie per le quali l’art. 75, secondo comma, Cost., preclude il ricorso all’istituto – non avendo attinenza con le leggi tributarie e di bilancio né con quelle di amnistia e di indulto né con leggi che a queste siano strettamente connesse – né si configura come una legge costituzionalmente necessaria o a contenuto costituzionalmente vincolato. La formulazione del quesito risponde ai requisiti di chiarezza e semplicità – essenziali per garantire il popolo nell’esercizio del suo potere sovrano – e tocca un aspetto puntuale e qualificante della responsabilità dell’imprenditore; il quesito rivela una matrice razionalmente unitaria essendo inequivocabile la finalità di rafforzare la responsabilità solidale per i citati danni non indennizzati e ripristinarne l’originaria ampiezza, nei termini definiti dall’art. 1, comma 910, della legge n. 296 del 2006, che non contemplava limitazioni. La struttura del quesito è coerente con l’esito e idonea a conseguire tale finalità in quanto l’eventuale abrogazione referendaria ricomporrebbe il sistema in modo armonico con il fine ispiratore della richiesta referendaria. Infine, il quesito, col suo carattere meramente ablativo, tende a un esito lineare e pone al corpo elettorale un’alternativa netta tra il mantenimento dell’attuale assetto della responsabilità solidale o la sua integrale riespansione, garantendo così all’elettore quella scelta chiara e consapevole che il giudizio di ammissibilità demandato alla Corte costituzionale è chiamato a salvaguardare. (Precedenti: S. 57/2022 - mass. 44750; S. 56/2022 - mass. 44687; S. 51/2022 - mass. 44663; S. 27/2017 - mass. 39526; S. 16/1978 - mass. 14196).