Sentenza 168/1991 (ECLI:IT:COST:1991:168)
Massima numero 17192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 18/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Titolo
SENT. 168/91 B. COMUNITA' EUROPEE - DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' - IMMEDIATA APPLICABILITA' NEGLI ORDINAMENTI DEGLI STATI MEMBRI - CONDIZIONI - PRINCIPI ELABORATI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'.
SENT. 168/91 B. COMUNITA' EUROPEE - DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' - IMMEDIATA APPLICABILITA' NEGLI ORDINAMENTI DEGLI STATI MEMBRI - CONDIZIONI - PRINCIPI ELABORATI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'.
Testo
Dall'affermata autonomia, rispetto all'ordinamento nazionale, dell'ordinamento comunitario (v. massima A) discende che e' proprio nel sistema delle fonti del medesimo ordinamento comunitario che vanno verificate le condizioni per l'immediata applicabilita', nei singoli ordinamenti degli Stati membri, della normativa in esso prodotta, fatto sempre salvo il limite desumibile (ved. ancora massima A) dall'art. 11 Cost.. Quindi per le direttive, in particolare, occorre far riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, che - interpretando l'art. 189 del Trattato di Roma sul carattere vincolante delle direttive per gli Stati membri - ha da tempo elaborato principi molto puntuali, ( sent. 22 giugno 1989, in causa 103/88; sent. 20 settembre 1988, in causa 31/87; sent. 8 ottobre 1987, in causa 80/86; sent. 24 marzo 1987, in causa 286/85) secondo i quali la diretta applicabilita', in tutto od in parte, delle prescrizioni delle direttive comunitarie non discende unicamente dalla qualificazione formale dell'atto fonte, ma richiede ulteriormente che la prescrizione sia incondizionata (si' da non lasciare margine di discrezionalita' agli Stati membri nella loro attuazione) e sufficientemente precisa (nel senso che la fattispecie astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere determinati con compiutezza, in tutti i loro elementi), e che inoltre lo Stato destinatario - nei cui confronti il singolo faccia valere tale prescrizione - risulti inadempiente per essere inutilmente decorso il termine previsto per dar attuazione alla direttiva.
Dall'affermata autonomia, rispetto all'ordinamento nazionale, dell'ordinamento comunitario (v. massima A) discende che e' proprio nel sistema delle fonti del medesimo ordinamento comunitario che vanno verificate le condizioni per l'immediata applicabilita', nei singoli ordinamenti degli Stati membri, della normativa in esso prodotta, fatto sempre salvo il limite desumibile (ved. ancora massima A) dall'art. 11 Cost.. Quindi per le direttive, in particolare, occorre far riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, che - interpretando l'art. 189 del Trattato di Roma sul carattere vincolante delle direttive per gli Stati membri - ha da tempo elaborato principi molto puntuali, ( sent. 22 giugno 1989, in causa 103/88; sent. 20 settembre 1988, in causa 31/87; sent. 8 ottobre 1987, in causa 80/86; sent. 24 marzo 1987, in causa 286/85) secondo i quali la diretta applicabilita', in tutto od in parte, delle prescrizioni delle direttive comunitarie non discende unicamente dalla qualificazione formale dell'atto fonte, ma richiede ulteriormente che la prescrizione sia incondizionata (si' da non lasciare margine di discrezionalita' agli Stati membri nella loro attuazione) e sufficientemente precisa (nel senso che la fattispecie astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere determinati con compiutezza, in tutti i loro elementi), e che inoltre lo Stato destinatario - nei cui confronti il singolo faccia valere tale prescrizione - risulti inadempiente per essere inutilmente decorso il termine previsto per dar attuazione alla direttiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte