Sentenza 168/1991 (ECLI:IT:COST:1991:168)
Massima numero 17194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 18/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Titolo
SENT. 168/91 D. IMPOSTA DI REGISTRO - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - ASSOGGETTABILITA' ALL'IMPOSTA - PERSISTENTE APPLICABILITA' DELLA NORMA, IN DETERMINATI CASI, COME QUELLO IN OGGETTO NEL GIUDIZIO A QUO, NONOSTANTE LA SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA AL RIGUARDO - REIEZIONE.
SENT. 168/91 D. IMPOSTA DI REGISTRO - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - ASSOGGETTABILITA' ALL'IMPOSTA - PERSISTENTE APPLICABILITA' DELLA NORMA, IN DETERMINATI CASI, COME QUELLO IN OGGETTO NEL GIUDIZIO A QUO, NONOSTANTE LA SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA AL RIGUARDO - REIEZIONE.
Testo
In forza dell'art. 79 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le disposizioni piu' favorevoli ai contribuenti in esso contenute hanno effetto anche per gli atti anteriori alla sua entrata in vigore sempre che a tale data fosse pendente controversia o fosse stata presentata domanda di rimborso. Pertanto, nei casi in cui, come nella specie, non ricorrano ne' l'una ne' l'altra di queste condizioni, nonostante l'abrogazione operata dall'art. 4 del d.P.R. n. 131 del 1986, la norma dell'art. 4, lett. e), della tariffa, parte prima, Allegato A, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che prevede l'assoggettabilita', all'imposta di registro delle emissioni di prestiti obbligazionari, e' tuttora applicabile, con conseguente rilevanza, nel processo a quo, e ammissibilita' nel giudizio innanzi alla Corte, della questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo, in riferimento all'art. 76 Cost.. - Per l'inammissibilita' della medesima questione, in ragione dell'applicabilita', in quei casi, dello "ius superveniens": O. nn. 21/1990, 31/1989 e 54/1989.
In forza dell'art. 79 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le disposizioni piu' favorevoli ai contribuenti in esso contenute hanno effetto anche per gli atti anteriori alla sua entrata in vigore sempre che a tale data fosse pendente controversia o fosse stata presentata domanda di rimborso. Pertanto, nei casi in cui, come nella specie, non ricorrano ne' l'una ne' l'altra di queste condizioni, nonostante l'abrogazione operata dall'art. 4 del d.P.R. n. 131 del 1986, la norma dell'art. 4, lett. e), della tariffa, parte prima, Allegato A, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che prevede l'assoggettabilita', all'imposta di registro delle emissioni di prestiti obbligazionari, e' tuttora applicabile, con conseguente rilevanza, nel processo a quo, e ammissibilita' nel giudizio innanzi alla Corte, della questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo, in riferimento all'art. 76 Cost.. - Per l'inammissibilita' della medesima questione, in ragione dell'applicabilita', in quei casi, dello "ius superveniens": O. nn. 21/1990, 31/1989 e 54/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 7