Sentenza 168/1991 (ECLI:IT:COST:1991:168)
Massima numero 17195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 18/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Titolo
SENT. 168/91 E. IMPOSTA DI REGISTRO - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - ASSOGGETTABILITA' ALL'IMPOSTA IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO EMANATO IN MATERIA - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA - EVIDENTE CONTRASTO FRA NORMA IMPUGNATA E DIRETTIVA CEE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA NORMA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 168/91 E. IMPOSTA DI REGISTRO - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - ASSOGGETTABILITA' ALL'IMPOSTA IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO EMANATO IN MATERIA - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA - EVIDENTE CONTRASTO FRA NORMA IMPUGNATA E DIRETTIVA CEE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA NORMA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 11 della direttiva del Consiglio delle Comunita' Europee del 17 luglio 1969 (concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali) pone agli Stati membri una prescrizione incondizionata (perche' non lascia margine di discrezionalita' ai legislatori nazionali escludendo in ogni caso la tassazione dell'emissione di obbligazioni) e sufficientemente precisa (trattandosi di un obbligo di astenersi dall'imposizione fiscale compiutamente definito e non abbisognevole di alcuna ulteriore puntualizzazione di dettaglio). Pertanto, in base ai principi da osservarsi in materia (ved. massime B e C), non avendo lo Stato italiano dato attuazione a tale direttiva nel previsto termine del 1 gennaio 1972 ma solo successivamente, con il nuovo testo unico dell'imposta di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la norma dell'art. 4, lett. e) della tariffa, parte prima Allegato A, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che prevede la assoggettabilita' all'imposta di registro dell'emissione di prestiti obbligazionari, non e' suscettibile, per la evidente incompatibilita' con la direttiva CEE, di applicazione nel giudizio a quo, con conseguente irrilevanza, sotto questo profilo (al riguardo ved. massima D) della questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e) della tariffa, Allegato A del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 76 Cost.).
L'art. 11 della direttiva del Consiglio delle Comunita' Europee del 17 luglio 1969 (concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali) pone agli Stati membri una prescrizione incondizionata (perche' non lascia margine di discrezionalita' ai legislatori nazionali escludendo in ogni caso la tassazione dell'emissione di obbligazioni) e sufficientemente precisa (trattandosi di un obbligo di astenersi dall'imposizione fiscale compiutamente definito e non abbisognevole di alcuna ulteriore puntualizzazione di dettaglio). Pertanto, in base ai principi da osservarsi in materia (ved. massime B e C), non avendo lo Stato italiano dato attuazione a tale direttiva nel previsto termine del 1 gennaio 1972 ma solo successivamente, con il nuovo testo unico dell'imposta di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la norma dell'art. 4, lett. e) della tariffa, parte prima Allegato A, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che prevede la assoggettabilita' all'imposta di registro dell'emissione di prestiti obbligazionari, non e' suscettibile, per la evidente incompatibilita' con la direttiva CEE, di applicazione nel giudizio a quo, con conseguente irrilevanza, sotto questo profilo (al riguardo ved. massima D) della questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e) della tariffa, Allegato A del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 76 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 7