Ordinanza 169/1991 (ECLI:IT:COST:1991:169)
Massima numero 17099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 18/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 169/91. PROCESSO PENALE - CONDANNATO MINORENNE - INTERVENUTA APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA "PERMANENZA IN CASA" - NON COMPUTABILITA' DEL PERIODO TRASCORSO IN ESECUZIONE DI TALE MISURA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA DETENTIVA - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER LA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI APPLICABILE AI MAGGIORENNI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 169/91. PROCESSO PENALE - CONDANNATO MINORENNE - INTERVENUTA APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA "PERMANENZA IN CASA" - NON COMPUTABILITA' DEL PERIODO TRASCORSO IN ESECUZIONE DI TALE MISURA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA DETENTIVA - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER LA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI APPLICABILE AI MAGGIORENNI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, il cui art. 41 ha, tra l'altro, stabilito che il periodo di permanenza in casa e' computato nella pena da eseguire a norma dell'art. 657 codice di procedura penale.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, il cui art. 41 ha, tra l'altro, stabilito che il periodo di permanenza in casa e' computato nella pena da eseguire a norma dell'art. 657 codice di procedura penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte