Ordinanza 170/1991 (ECLI:IT:COST:1991:170)
Massima numero 17087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 18/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 170/91. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - SFARINATI, PANE E PASTE ALIMENTARI - CONSENTITA ESPORTATAZIONE NEI PAESI C.E.E., E CONTEMPORANEO DIVIETO DI IMPORTAZIONE DAGLI STESSI PAESI, DI PRODOTTI NON IN REGOLA CON LE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE NAZIONALE SUGLI INGREDIENTI CONSENTITI - PROSPETTATO CONTRASTO CON NORME DEL TRATTATO C.E.E. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - NON NECESSITA' DEL SOLLEVATO INCIDENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 170/91. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - SFARINATI, PANE E PASTE ALIMENTARI - CONSENTITA ESPORTATAZIONE NEI PAESI C.E.E., E CONTEMPORANEO DIVIETO DI IMPORTAZIONE DAGLI STESSI PAESI, DI PRODOTTI NON IN REGOLA CON LE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE NAZIONALE SUGLI INGREDIENTI CONSENTITI - PROSPETTATO CONTRASTO CON NORME DEL TRATTATO C.E.E. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - NON NECESSITA' DEL SOLLEVATO INCIDENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, per assoluto difetto di motivazione in punto di rilevanza e perche' comunque, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, ove, come nel caso, si ravvisi un contrasto fra la legge statale e la normativa comunitaria, il giudice nazionale deve procedere all'applicazione di quest'ultima (nella specie, degli art. 30, 32 e 36 del Trattato istitutivo della Comunita' europea). - Sulla esigenza della motivazione della ordinanza di rinvio in punto di rilevanza: ex plurimis, O. n. 416/1987; - Sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario: S. n. 170/1984 e O. nn. 274/1986 e 275/1986.
Manifesta inammissibilita' della questione, per assoluto difetto di motivazione in punto di rilevanza e perche' comunque, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, ove, come nel caso, si ravvisi un contrasto fra la legge statale e la normativa comunitaria, il giudice nazionale deve procedere all'applicazione di quest'ultima (nella specie, degli art. 30, 32 e 36 del Trattato istitutivo della Comunita' europea). - Sulla esigenza della motivazione della ordinanza di rinvio in punto di rilevanza: ex plurimis, O. n. 416/1987; - Sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario: S. n. 170/1984 e O. nn. 274/1986 e 275/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte
trattato cee
n. 0
art. 30
trattato cee
n. 0
art. 36
legge 14/10/1957
n. 1203
art. 0