Ordinanza 170/1991 (ECLI:IT:COST:1991:170)
Massima numero 17087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  08/04/1991;  Decisione del  08/04/1991
Deposito del 18/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 170/91. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - SFARINATI, PANE E PASTE ALIMENTARI - CONSENTITA ESPORTATAZIONE NEI PAESI C.E.E., E CONTEMPORANEO DIVIETO DI IMPORTAZIONE DAGLI STESSI PAESI, DI PRODOTTI NON IN REGOLA CON LE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE NAZIONALE SUGLI INGREDIENTI CONSENTITI - PROSPETTATO CONTRASTO CON NORME DEL TRATTATO C.E.E. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - NON NECESSITA' DEL SOLLEVATO INCIDENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, per assoluto difetto di motivazione in punto di rilevanza e perche' comunque, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, ove, come nel caso, si ravvisi un contrasto fra la legge statale e la normativa comunitaria, il giudice nazionale deve procedere all'applicazione di quest'ultima (nella specie, degli art. 30, 32 e 36 del Trattato istitutivo della Comunita' europea). - Sulla esigenza della motivazione della ordinanza di rinvio in punto di rilevanza: ex plurimis, O. n. 416/1987; - Sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario: S. n. 170/1984 e O. nn. 274/1986 e 275/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte

trattato cee    n. 0  art. 30  

trattato cee    n. 0  art. 36  

legge  14/10/1957  n. 1203  art. 0