Sentenza 172/1991 (ECLI:IT:COST:1991:172)
Massima numero 17171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
08/04/1991; Decisione del
08/04/1991
Deposito del 22/04/1991; Pubblicazione in G. U. 24/04/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 172/91. PENSIONI - TITOLARE DI DUE PENSIONI - DIRITTO, OLTRE ALL'INTERA INDENNITA' INTEGRATIVA RIFERITA AD UNA PENSIONE, AL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE PREVISTO PER IL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL TITOLARE DI PENSIONE CHE PRESTI OPERA RETRIBUITA PRESSO TERZI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
SENT. 172/91. PENSIONI - TITOLARE DI DUE PENSIONI - DIRITTO, OLTRE ALL'INTERA INDENNITA' INTEGRATIVA RIFERITA AD UNA PENSIONE, AL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE PREVISTO PER IL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL TITOLARE DI PENSIONE CHE PRESTI OPERA RETRIBUITA PRESSO TERZI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Testo
La mancata corresponsione, al titolare di due pensioni, dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione, riconosciuto invece al titolare di pensione che presti lavoro alle dipendenze di terzi, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato non puo' giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, sotto il profilo assorbente della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 17, legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La mancata corresponsione, al titolare di due pensioni, dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione, riconosciuto invece al titolare di pensione che presti lavoro alle dipendenze di terzi, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato non puo' giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, sotto il profilo assorbente della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 17, legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte